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Questo articolo è stato pubblicato il 15 luglio 2011 alle ore 17:27.

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Invalidità, accertamento dei requisiti (articolo 18, comma 22). Affidamento all'Inps, da parte delle regioni, mediante la stipula di convenzioni, delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Irap, maggiori entrate per riduzione trasferimenti per incremento Irap società concessionarie, banche e assicurazioni (articolo 23, commi 5 e 6). A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 viene incrementata l'aliquota Irap da applicare nei confronti di alcuni soggetti passivi. In particolare: nei confronti delle società di capitali e degli enti commerciali (di cui all'articolo 5 del Dlgs 446/1997) esercenti attività di imprese concessionarie - diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori - l'aliquota è innalzata al 4,20 per cento (+0,30 per cento rispetto all'aliquota ordinaria, pari al 3,9 per cento); per i soggetti operanti nei settori bancario e finanziario (di cui all'articolo 6 del Dlgs 446/1997) l'aliquota è aumentata al 4,65 per cento (+0,75 per cento rispetto a quella ordinaria); per i soggetti operanti nel settore assicurativo (di cui all'articolo 7 del Dlgs 446/1997) l'aliquota viene portata al 5,90 per cento (+2 per cento rispetto a quella ordinaria). Le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame); per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la modifica sarà operativa con riferimento al periodo d'imposta 2011.

Iscrizione e contribuzione agli enti previdenziali privatizzati dei soggetti già pensionati, obbligatorietà (articolo 18, commi 11 e 12). Obbligo dell'iscrizione e della contribuzione a carico dei soggetti, già pensionati, che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Si impone agli enti previdenziali di diritto privato (di cui ai Dlgs 509/1994 e 103/1996), di adeguare allo scopo i propri statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per i richiamati soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria per gli iscritti a ciascun Ente. Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, che ha istituito la gestione separata Inps, in merito all'ambito soggettivo di iscrizione alla gestione stessa: i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso la richiamata gestione sono esclusivamente quelli che svolgono attività non subordinate all'iscrizione ad appositi albi professionali, o attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privatizzati, a esclusione dei soggetti richiamati nello stesso comma, per i quali sussiste appunto l'obbligo di iscrizione e contribuzione alle Casse privatizzate. Resta comunque ferma la possibilità di includere i propri iscritti nella gestione separata Inps.

Ispesl, proroga della carica di direttore generale (articolo 18, comma 21). Proroga dell'incarico di direttore generale dell'Ispesl fino al compimento della fase transitoria relativa alla soppressione dell'Ispesl medesimo e del suo assorbimento da parte dell'Inail, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Istituto Luce – Cinecittà (articolo 14, commi 6-14). Disposizioni per il riordino della società per azioni Cinecittà Luce attraverso la costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce – Cinecittà. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra, costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce- Cinecittà, con sede in Roma. Il capitale sociale della società viene stabilito in 15mila euro. La titolarità della relativa partecipazione – che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi – è assunta dal Mef, mentre i diritti del socio sono esercitati dal Mibac, sentito il Mef, relativamente ai profili patrimoniali, finanziari e statutari. All'onere si provvede attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 163/1985, concernente la dotazione del Fus, come determinata dalla tabella C della legge di stabilità 2011. L'individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali, appartenenti alla Cinecittà Luce spa, da trasferire alla società Istituto Luce – Cinecittà a titolo gratuito, è effettuata con decreto di natura non regolamentare emanato dal ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'Economia, entro trenta giorni dalla data di costituzione della società a responsabilità limitata. Il ministro per i Beni e le attività culturali emana, con cadenza annuale, un atto di indirizzo contenente gli obiettivi strategici della società, con riferimento a tre esercizi sociali. L'atto di indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale fra i quali sono ricomprese: attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società; distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi ammessi ai benefici di cui al Dlgs 28/2004, nonché produzione documentaristica basata sul patrimonio. Nell'atto di indirizzo possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Mibac. In particolare il riferimento è alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione dei diritti filmici a qualunque titolo detenuti dallo Stato, nonché all'eventuale gestione, per conto del Mibac, del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, e dell'annessa contabilità speciale. Non possono, invece, essere ricomprese attività di produzione cinematografica, ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b). La società Istituto Luce – Cinecittà sottopone all'approvazione del ministro per i Beni e le attività culturali una proposta di programma annuale delle attività, coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo. Il ministro assegna anche le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma annuale, nonché al funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. La Cinecittà Luce s.p.a. è posta in liquidazione e trasferita alla Società Fintecna Spa (o a società da essa interamente controllata), a decorrere dalla data di emanazione del decreto ministeriale, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione. Nomina di un collegio di tre periti – designati, rispettivamente, dalla società trasferitaria, dal Mibac e dal Mef (quest'ultimo con funzioni di presidente), e il cui compenso è determinato con decreto del Mef – con il compito di realizzare, entro 90 giorni dalla data di consegna della situazione economico-patrimoniale della società, una verifica della medesima situazione economico-patrimoniale e una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita. Il decreto ministeriale può prevedere il trasferimento al Mibac di alcune funzioni attualmente svolte dalla Cinecittà Luce spa. Il medesimo decreto individua anche le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Mibac, mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce spa. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi da 6 a 13 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

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