Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 24 novembre 2011 alle ore 11:01.

My24

La decisione degli eurogiudici

Nella sentenza, la Corte ricorda anzitutto che i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere che sia emanata un'ordinanza nei confronti degli intermediari, come i fornitori di accesso a Internet, i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro diritti. Le modalità delle ingiunzioni sono stabilite dal diritto nazionale.

Tuttavia, queste norme nazionali devono rispettare le limitazioni derivanti dal diritto dell'Unione in particolare, il divieto imposto dalla direttiva sul commercio elettronico alle autorità nazionali di adottare misure che obblighino un fornitore di accesso a Internet a procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla propria rete.

A questo proposito, la Corte dichiara che l'ingiunzione in oggetto obbligherebbe la Scarlet a procedere a una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale.

L'ingiunzione imporrebbe quindi una sorveglianza generalizzata, che i giudici definiscono incompatibile con la direttiva sul commercio elettronico. Inoltre - argomenta la Corte - questa ingiunzione non rispetterebbe neppure i diritti fondamentali applicabili.

Tutela della proprietà intellettuale vs libertà d'impresa

La Corte Ue precisa infatti che: «Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non può desumersi né da tale Carta né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto.

L'ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio implica una sorveglianza, nell'interesse dei titolari di diritti d'autore, su tutte le comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del fornitore di accesso ad Internet coinvolto. Tale sorveglianza sarebbe peraltro illimitata nel tempo. Pertanto, un'ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della libertà di impresa della Scarlet, poiché l'obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e interamente a sue spese».

I diritti dei clienti

Infine, sono in gioco anche i diritti fondamentali dei clienti. Così prosegue il comunicato degli eurogiudici: «Iil sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei suoi clienti, ossia i loro diritti alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Da un lato, infatti, è pacifico che tale ingiunzione implicherebbe un'analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l'identificazione degli indirizzi IP degli utenti che effettuano l'invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono dati personali. Dall'altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito e un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.

Pertanto, la Corte dichiara che, emettendo un'ingiunzione che costringa la Scarlet a predisporre un siffatto sistema di filtraggio, il giudice nazionale non rispetterebbe l'obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall'altro.

Shopping24

Dai nostri archivi