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Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2011 alle ore 20:09.
Articolo 18
Clausola di salvaguardia
1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° settembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.
b) al comma 1-quater, le parole: " 30 settembre" è sostituita dalle seguenti: "31 agosto"; nel medesimo comma, la parola: "adottati" è sostituita dalle seguenti: "entrati in vigore".
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