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Questo articolo è stato pubblicato il 09 gennaio 2012 alle ore 06:37.

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Rincari delle addizionali Irpef, regionali e comunali, in ordine sparso.
Irpef comunale
Fino al 2011 c'era una sostanziale libertà di manovra sulle aliquote differenziate, temperata dal blocco del prelievo disposto dagli interventi del legislatore statale. Ragioni di semplificazione imponevano semmai di attenersi agli scaglioni di reddito dell'Irpef o eventualmente dell'addizionale della Regione di riferimento. Da quest'anno, dopo l'ultima modifica del decreto salva-Italia, i Comuni che vogliono diversificare l'aliquota devono necessariamente adottare cinque aliquote diverse, in corrispondenza di ciascuno degli scaglioni dell'Irpef. Soluzioni diverse, in alternativa all'aliquota unica, non sembrano quindi possibili. Il controllo di legittimità sulle delibere, peraltro, non compete di certo ai contribuenti né ai sostituti d'imposta. Questi infatti devono attenersi ai dati pubblicati sul sito delle Finanze, a prescindere dalla loro validità. In teoria, dovrebbe essere il Dipartimento delle politiche fiscali a vigilare sulla correttezza delle misure pubblicate.
Addizionali regionali
Per il 2011 valeva il criterio della libertà della differenziazione, in nome del principio della progressività del prelievo (articolo 53 della Costituzione). L'articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 68/2011, sanciva la "fissità" di tutte le misure valide fino alla fine dell'anno scorso, con facoltà delle regioni di deliberarne la riduzione, sino all'aliquota base. Per effetto della manovra di Ferragosto (Dl 138/2011), invece, l'Irpef regionale è stata sbloccata, con possibilità per gli enti di stabilire aumenti non superiori allo 0,5% della nuova aliquota base (1,23%), per gli anni 2012 e 2013.
Lo stesso articolo 6 prevede il potere delle Regioni di diversificare le aliquote, con riferimento esclusivo agli scaglioni dell'Irpef nazionale. Il punto è, tuttavia, che per effetto del comma 7 (articolo 6) il potere, come pure la possibilità di adottare agevolazioni, opera solo a decorrere dal 2013. A stretto rigore di legge, quindi, per il 2012 le Regioni possono elevare le misure del prelievo, entro i limiti di legge, ma non possono né differenziare le aliquote né introdurre detrazioni ed esenzioni. Vale ricordare, in proposito, che le addizionali all'Irpef sono un tributo statale attribuito alle regioni, tali che i poteri di intervento di queste ultime sono definiti nella normativa di riferimento.
Inoltre, alla luce della formulazione differente della previsione riferita all'Irpef regionale, rispetto a quella comunale, sempre dal 2013 dovrebbe essere possibile anche adottare un numero di aliquote inferiore a quelle dell'Irpef attraverso l'accorpamento degli scaglioni.
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TAG: Irpef

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