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Questo articolo è stato pubblicato il 25 febbraio 2012 alle ore 08:12.

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NOI E GLI ALTRI Scudo fiscale
GERMANIA
25%
Adottato il 1° gennaio 2004, il "Tax amnesty disclosure act" prevedeva un'imposta del 25% per le somme regolarizzate entro il 1° gennaio 2005 (che saliva poi al 35% per i rimpatri successivi). Il gettito finale non ha superato i 901 milioni di euro: le previsioni erano, invece, di raccogliere 5 miliardi
BELGIO
9%
La "Declaration liberatoire unique" (Dlu), adottata nel 2004, prevedeva l'applicazione d'una imposta fissa del 9%. Qualora, però, i capitali fossero reinvestiti sul mercato nazionale, l'aliquota scendeva al 6%. Il gettito atteso era di 850 milioni di euro, in realtà il gettito effettivo è stato di 496 milioni
REGNO UNITO
10%
Il "New disclosure opportunity" (Ndo) del 2010 imponeva il pagamento di tutte le tasse dovute anno per anno fino a un massimo di 20 anni, più una sanzione del 10% degli asset. Anche nel 2007 era stato fatto uno scudo fiscale, chiamato "Offshore disclosure facility" (Odf) del 2007 che aveva portato un incasso di 400 milioni di sterline

PORTOGALLO
5%
Per i patrimoni e i capitali all'estero da regolarizzare, l'amnistia fiscale in Portogallo è scatta nel 2005. L'aliquota prevista è stabilita al 5% (2,5 se le somme rimpatriate venivano reinvestite in titoli di Stato). Il gettito registrato è stato di 41 milioni di euro, da luglio a dicembre 2005
Il bollo sui capitali scudati
01 | LA MANOVRA DI NATALE
Secondo il Dl 201/2011 banche e intermediari finanziari erano chiamati entro il 16 febbraio a versare nelle casse dello Stato, per conto dei propri clienti che hanno aderito allo scudo fiscale, la "patrimoniale" sulle attività finanziarie oggetto di emersione prevista dalla manovra di Natale e pari all'10 per mille nel 2012 e al 13,5 per mille nel 2013
(che a regime ammonterà invece al 4 per mille)
02 | AGENZIA DELLE ENTRATE Martedì scorso, a sorpresa, un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate era intervenuto per confermare
la scadenza del 16 febbraio
per la chiamata alla cassa del pagamento della cosiddetta "imposta sull'anonimato"
03 | IL COMUNICATO DEL MEF
Accogliendo le richieste degli intermediari, l'indomani, a tarda sera il ministero dell'Economia con un proprio comunicato ha sospeso l'adempimento, annunciando la prossima proroga
della scadenza
04 | IL DECRETO FISCALE
Il provvedimento discusso ieri a Palazzo Chigi fornisce un ombrello legislativo allo spostamento comunicato dal Mef. L'articolo 9 della bozza di entrata del decreto fiscale sancisce lo slittamento al 16 maggio di ogni anno per il pagamento del bollo sui capitali scudati. Con la precisazione ulteriore che,
fino all'entrata in vigore del provvedimento in esame,
non si configurano violazioni
in materia di versamenti
05 | ACCERTAMENTI IVA
La norma contenuta nel decreto fiscale contiene un'altra specifica importante: sulle attività finanziarie scudate non va considerato precluso l'accertamento sull'Iva evasa

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