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Questo articolo è stato pubblicato il 05 marzo 2012 alle ore 06:37.

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La rincorsa a tappare falle e buchi nel rispetto dell'ordinamento comunitario ha obbligato, dunque, il legislatore a dedicare un ampio spazio del Dl liberalizzazioni alle potenziali infrazioni comunitarie. Un caso su tutti? Quello più dibattuto mediaticamente nelle ultime settimane: l'Imu alla chiesa e al non profit. La rimodulazione dell'esenzione del prelievo sugli immobili nei confronti dei soggetti che svolgono attività non commerciali, come appunto la Chiesa o le onlus, nasce principalmente dall'obbligo dell'Italia di uniformarsi al diritto comunitario e alle sue regole sulla concorrenza.
Per fare un altro esempio concreto e più strettamente di natura fiscale basta spostare l'attenzione sulla tassa di uscita o exit tax. Nel 2010 la Commissione ha aperto una procedura d'infrazione (la 4141) nei confronti del nostro Paese perché le plusvalenze non ancora realizzate (quelle che in linguaggio tecnico si chiamano «latenti») non erano tassate per le operazioni effettuate in Italia, mentre entravano nella base imponibile se la società si trasferiva in un altro Paese del l'Unione. Un meccanismo che, tuttavia, muoveva da un'esigenza antielusiva per evitare "migrazioni" di residenza in aree a tassazione più bassa. Il compromesso che ne è scaturito è quello di concedere la sospensione del prelievo su scelta dell'operatore fino al momento in cui non realizzerà effettivamente la plusvalenza e di delegare a un decreto attuativo tutte le ipotesi che possono far venir meno il congelamento della tassa d'uscita.
E c'è ancora tutto il versante delle rendite finanziarie. I ritocchi del decreto liberalizzazioni possono sembrare leggeri ma prevengono i possibili dubbi di Bruxelles o evitano di incappare in un ulteriore esame come, ad esempio, per la tassazione dei fondi pensione comunitari che ci era costato un'infrazione nel 2004 e un successivo cambiamento di rotta con la Comunitaria 2009. La revisione arrivata con la manovra dello scorso Ferragosto rischiava di creare qualche incognita e, per questo, si è dovuto precisare che gli utili percepiti mantengono il prelievo dell'11 per cento.
A conferma del fatto che anche una piccola disattenzione può costare cara e che gli esami per Bruxelles non finiscono davvero mai.
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Le ultime misure
I soggetti che hanno aderito agli scudi fiscali non beneficeranno della copertura sull'Iva.
In pratica, il fisco potrà procedere all'accertamento nei loro confronti per violazioni relative all'imposta sul valore aggiunto sempre che non siano decorsi
i termini. L'intervento contenuto nell'ultimo decreto fiscale
è arrivato quasi contestualmente alla decisione della stessa Commissione Ue che ha archiviato la denuncia di 4 europarlamentari e ha ritenuto di non aprire una procedura d'infrazione

La disciplina dei privilegi
(vale a dire di quelli da soddisfare prioritariamente) prevista per i crediti Iva è stata estesa anche agli importi dello Stato relativi alle risorse "tradizionali". La disposizione contenuta nel decreto fiscale trova il suo fondamento nella necessità più volte ribadita dalla Corte di giustizia Ce di garantire ai crediti comunitari relativi alle risorse proprie tradizionali (come l'Iva) un trattamento uguale a quello disposto per i crediti nazionali
Meno conveniente "sanare" con un maxi-sconto le multe per chi porta di nascosto denaro contante all'estero. La soglia per l'oblazione si abbassa da 250mila a 40mila euro, e il pagamento sale al 15% dell'eccedenza non dichiarata
(a parte i casi di violazioni inferiori a 10mila euro, per cui resta il 5%). Inoltre, la recidiva che esclude l'oblazione si allunga da uno a cinque anni. L'intervento del Dl fiscale nasce dalla necessità di allineare il quadro sanzionatorio
al regolamento comunitario
n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005

Gli operatori commerciali
non potranno più contestare
la rettifica entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento doganale.
Il superamento della precedente disciplina si allinea al quadro normativo comunitario che considera la contestazione un rimedio di difesa amministrativa e non conciliabile con i ristretti tempi di contabilizzazione
dei dazi. La norma del decreto fiscale non riguarda, però,
i procedimenti già instaurati
alla data di entrata in vigore

Le imprese che trasferiscono
la residenza fiscale in uno
dei Paesi dell'unione europea possono vedersi "sospesa"

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