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Questo articolo è stato pubblicato il 08 marzo 2012 alle ore 06:38.

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M
MOLTIPLICATORI
Per i fabbricati il valore delle rendite catastali, rivalutato del 5%, deve essere motiplicato per coefficienti aumentati in misura notevole con l'Imu sperimentale del 2012. I coefficienti sono pari a 160 per le abitazioni e per le categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Valgono il moltiplicatore 80 per la categoria D/5 (istituti di credito), il coefficiente 60 per tutte gli altri immobili di categoria D (opifici, alberghi, teatri eccetera). Per la categoria C/1, negozi, il moltiplicatore è 55. Per le categorie C/3 (laboratori per arti o mestieri), C/4 (fabbricati sportivi), C/5(stabilimenti balneari e terme) il moltiplicatore è 140. Infine,
per la categoria A/10, uffici, il moltiplicatore è 80.

N
NEGOZI
Oltre alle abitazioni, sono soggetti a Imu anche i fabbricati destinati ad attività commerciali, come negozi e depositi. La determinazione della base imponibile dipende dalla categoria catastale dell'immobile. Dopo aver rivalutato del 5% la rendita risultante in Catasto, per negozi e botteghe (categoria C/1) occorre applicare il moltiplicatore 55; per i magazzini e locali di deposito (categoria C/2) il moltiplicatore è pari a 160; mentre per i laboratori per arti e mestieri (categoria C/3), il moltiplicatore è 140. L'aliquota è per tutti quella ordinaria dello 0,76%, indipendentemente dalla locazione dell'immobile, ferme restando eventuali variazioni decise dalle delibere comunali.
P
PERTINENZE
Si tratta degli immobili posti a
servizio o ornamento dell'abitazione
principale. È previsto che si applichi
la medesima disciplina dell'abitazione principale per una unità immobiliare appartenente a ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
In pratica, questo significa che se
si hanno due garage solo uno è pertinenza (quindi con aliquota del
4 per mille).

Q
QUOTA ERARIALE
È riservata allo Stato la quota
d'imposta pari alla metà dell'aliquota base (7,6 per mille) calcolata sulla base imponibile di tutti gli immobili, con eccezione dell'abitazione principale, delle relative pertinenze e degli immobili rurali strumentali.
La quota di imposta erariale si versa contestualmente all'imposta municipale propria. Le riduzioni di aliquota e le detrazioni deliberate dai Comuni gravano interamente sulla quota comunale.

S
SECONDA CASA
Per le unità immobiliari non destinate ad abitazione principale l'aliquota
base dell'Imu è il 7,6 per mille e non sono previste detrazioni di sorta. Rientra in tale situazione anche il contribuente che vive in un immobile
in affitto e possiede un'unica
abitazione in cui non risiede anagraficamente.

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