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Questo articolo è stato pubblicato il 25 aprile 2012 alle ore 06:37.

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ALLE PAGINE 19-22

La guida pratica al decreto legge
Alle pagine 19-22 la prima parte della Guida pratica al decreto fiscale. Nell'inserto viene presentata la prima parte del provvedimento che è stato approvato ieri in via definitiva dal Senato con una guida alla lettura comma per comma. Sotto esame finiscono, per esempio, le disposizioni in materia di riscossione, quelle relative a comunicazioni fiscali e semplificazioni oltre alla prima parte delle correzioni che sono state apportate all'imposta municipale sugli immobili. Sul Sole 24 Ore di domani sarà disponibile, sempre in regalo, la seconda parte del provvedimento in materia fiscale commentato comma per comma
S ono due le misure che puntano a dare respiro alle imprese che vantano crediti con la Pa. Innanzitutto il Dl fiscale assegna un fondo di 1 miliardo agli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali verso i fornitori per l'acquisto di beni e servizi. Si tratta di risorse già individuate dall'articolo 35 del decreto liberalizzazioni (convertito nella legge 27/2012) per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali. In particolare le nuove risorse dovranno essere assegnate «con priorità» ai Comuni.
Per garantire maggiore liquidità alle imprese il Dl fiscale interviene anche sul fronte delle banche con una norma che prevede la possibilità di cedere i propri crediti agli istituti bancari e agli intermediari riconosciuti non solo più con la formula del «pro soluto», ma anche con il «pro solvendo»: in sostanza chi cede il credito (impresa) risponde dell'eventuale inadempienza del debitore (Pa)
IMPRESE Debiti della Pa
In banca cessioni «pro solvendo»
EFFICACIA SULLA CRESCITA
ALTA
IMPATTO SUI CONTRIBUENTI
NEUTRO
IMPRESE Consolidato fiscale
Remissione in bonis ampia sul consolidato
EFFICACIA SULLA CRESCITA
MEDIA
IMPATTO SUI CONTRIBUENTI
POSITIVO
Il decreto legge fin dall'origine interviene sulla cessione delle eccedenze Ires nell'ambito del gruppo prevedendo che la mancata indicazione dei dati del cessionario-consolidante e dell'importo ceduto nella dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale, non determina più l'inefficacia della cessione nei confronti del Fisco. Ci sarà soltanto la sanzione di 2.065,83 euro. Con due modifiche introdotte alla Camera la portata della norma è stata ampliata: viene cancellata la limitazione dell'operatività della norma al caso in cui il concessionario sia lo stesso consolidante; la cessione delle eccedenze nel consolidato, in caso di incompleta indicazione degli estremi in dichiarazione, si considera efficace anche quando il soggetto cessionario sia una qualunque delle società appartenenti al gruppo. Con la seconda modifica la nuova regola del Dl fiscale è estesa anche alle cessioni di eccedenze diverse dall'Ires all'interno del consolidato
IMPRESE Leasing
Deducibilità canoni svincolata dalla durata
EFFICACIA SULLA CRESCITA
ALTA
IMPATTO SUI CONTRIBUENTI
NEUTRO
La modifica introdotta al Senato rivede la disciplina fiscale del leasing. La deducibilità dei canoni viene vincolata non più a una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali. Indipendentemente dalla durata contrattuale, per i soggetti Ires la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comunque, per gli immobili, di una durata minima di 11 anni e massima di 18 anni; per i professionisti la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale (per gli immobili, la durata minima è di 8 anni e massima di 15). Per gli operatori, a parità di condizioni (durata, tassi, importo erogato), il leasing con un ambito temporale più breve presenta ora maggiori vantaggi fiscali rispetto ad altre forme di finanziamento dai mutui a pagamenti rateali
ADEMPIMENTI Pignoramenti
Nuove fasce in arrivo per il recupero crediti
IMPATTO SUI CONTRIBUENTI

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