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Questo articolo è stato pubblicato il 25 aprile 2012 alle ore 06:37.

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POSITIVO
EFFICACIA SULLA CRESCITA
BASSA
Sulle regole per l'attuazione dei pignoramenti interviene l'articolo 3 del testo, al comma 5. Sono, quindi, in arrivo nuove disposizioni da applicare in tema di pignorabilità. Nel concreto, il riferimento specifico riguarda le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Il testo è chiaro e analitico sulle cifre e stabilisce che fino a 2.500 euro potranno essere escusse (ossia essere oggetto di un'azione legale per ottenere il proprio credito) in misura corrispondente a un decimo. Passando alla fascia immediatamente successiva, le somme da 2.501 euro a 5mila euro potranno essere escusse in misura pari a un settimo. Al tempo stesso, restano invariati i meccanismi che regolano la pignorabilità in base alle regole ordinarie (come la cessione del quinto) per le somme eccedenti i 5mila euro
ADEMPIMENTI Rateizzazione
Pagabili in più rate i debiti verso lo Stato
EFFICACIA SULLA CRESCITA
MEDIA
IMPATTO SUI CONTRIBUENTI
POSITIVO
In tema di rateizzazione dei debiti tributari all'articolo 1 viene modificato il comma 4. Chiarendo tempi e condizioni il provvedimento punta alla facilitazione dei rapporti con la Pubblica amministrazione anche sul fronte della passività. Il testo precisa che la possibilità di rateizzare i debiti di natura patrimoniale si applica anche alla riscossione di quelli nei confronti degli enti previdenziali, salvo che nei casi di ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie. La condizione di esclusione dalla rateizzazione non opera, dunque, per gli altri crediti derivanti da sanzioni comunitarie. Si potranno saldare le passività accumulate con l'erario in rate costanti, oppure in rate variabili. Nello specifico, si tratta di una regola inserita nel decreto legge originario e, in un secondo momento modificata alla Camera dei deputati
ADEMPIMENTI Iva
Esenzione dell'Iva ai collegi universitari
EFFICACIA SULLA CRESCITA
ALTA
IMPATTO SUI CONTRIBUENTI
NEUTRO
Il beneficio sull'Iva dipende dalla prestazione fornita dal collegio universitario. Secondo quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto legge sulle semplificazioni tributarie sono infatti esentati dall'obbligo di pagamento dell'Iva i collegi universitari gestiti dagli enti che operano esclusivamente con la finalità di ospitare gli studenti nonché quelli che hanno la finalità di offrire anche agli altri giovani iscritti alle università tutti quei servizi che si rivelano di supporto alla qualità della didattica e alla ricerca e alle attività culturali e ricreative. In arrivo indicazioni precise sul piano specifico delle scadenze: sempre in tema di adempimenti, ci sarà tempo sino al prossimo 20 agosto per i versamenti dell'Iva che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, senza alcuna maggiorazione. La norma è stata inserita dalla Camera dei deputatiAl cittadino la scelta se pagare in 2 o 3 rate IMPATTO SUI CONTRIBUENTI
NEUTRO
EFFICACIA SULLA CRESCITA
BASSA Sarà il contribuente a decidere se pagare in due o in tre tranches l'imposta sulla prima casa che da quest'anno prende il posto dell'Ici. È probabilmente questa la novità più importante introdotta dal decreto fiscale alla voce Imu. Chi sceglie le due rate dovrà pagare entro il 18 giugno il 50% dell'importo calcolato sulle aliquote base (4 per mille sull'abitazione principale) e al netto della detrazione per il nucleo familiare, pari a 200 euro più 50 per ogni figlio convivente con meno di 26 anni. Impegnandosi a versare entro il 17 dicembre il restante 50% più il conguaglio stabilito sulle aliquote definitive fissate da Stato e Comuni. Chi opta invece per il pagamento in tre soluzioni verserà il 33% a giugno, il 33% entro il 17 settembre e il 33% (più conguaglio) a dicembre. Tale opzione non ci sarà dalla seconda abitazione in su dove si pagherà secondo la ripartizione tradizionale: saldo a giugno, conteggiato sull'aliquota base del 7,6 per mille, e acconto a dicembre, con l'asticella del prelievo posta laddove Governo e sindaci avranno voluto
PATRIMONIALIScudo fiscaleSlitta al 16 luglio il termine per il bollo
EFFICACIA SULLA CRESCITA
MEDIA IMPATTO SUI CONTRIBUENTI
NEUTRO Il Dl fiscale concede due mesi in più ai contribuenti per il versamento dell'imposta di bollo sui capitali scudati introdotta dal decreto salva-Italia di dicembre. Slitta infatti dal 16 maggio al 16 luglio il termine per il pagamento del tributo pari al 10 per mille nel 2011, al 13,5 per mille nel 2012 e al 4 per mille nel 2013.

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