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Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2012 alle ore 06:37.

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Per brevità chiamato «bonus sulle ristrutturazioni», il nuovo 50% riguarda in realtà tutta una serie di lavori che non richiedono sempre l'intervento del muratore. E che possono essere avviati molto più rapidamente di un cantiere edile. La detrazione maggiorata al 50%, infatti, si applica anche alle opere per prevenire furti e atti illeciti, come l'installazione di una porta blindata, o a quelle per la sicurezza domestica, come l'applicazione dei rilevatori per le fughe di gas.
Il 26 giugno data chiave
L'elenco degli interventi agevolati è lo stesso dettato dall'articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), che dal 1° gennaio di quest'anno disciplina la detrazione del 36 per cento. Il decreto sviluppo varato dal Governo, di fatto, non fa altro che stabilire che per le spese sostenute dal 26 giugno di quest'anno fino al 30 giugno del 2013 la detrazione è maggiorata al 50% e l'importo massimo su cui calcolarla sale da 48 a 96mila euro.
Chi ha già un cantiere in corso, semplicemente, beneficerà del bonus del 50% per i bonifici effettuati dal 26 giugno in poi. Anche se la fattura ha una data anteriore e anche se sono già stati pagati acconti in precedenza (acconti che avranno la detrazione del 36 per cento). L'unica condizione da non mancare – ma questa non è certo una novità – è che il bonifico sia "parlante", e cioè indichi:
- la causale del pagamento (il riferimento all'articolo 16-bis del Tuir);
- il codice fiscale del soggetto che paga (o dei soggetti, se le persone che sostengono la spesa e vogliono ottenere la detrazione sono più di una);
- il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento.
Chi non ha ancora avviato i lavori, invece, potrà scegliere cosa fare pescando nel catalogo delle opere ammesse al bonus. Ed è evidente – considerati i tempi necessari a pianificare e avviare una ristrutturazione – che chi decide di rifare il tetto o di modificare la distribuzione interna delle stanze ben difficilmente sarà pronto a partire prima dell'estate.
La prevenzione infortuni
Al di fuori delle opere edili, gli interventi agevolati al 50% non si limitano a quelli per la sicurezza e la prevenzione degli atti illeciti, ma comprendono anche l'eliminazione delle barriere architettoniche, le opere per favorire la mobilità dei disabili e la cablatura degli edifici (si veda il grafico a destra). Ci sarebbero anche gli interventi per il risparmio energetico, ma in questo caso il discorso è un po' più complesso, perché quando non rientrano già in una categoria di opere edilizie – come ad esempio la manutenzione straordinaria del tetto che include anche la coibentazione – la legge impone di rispettare la «normativa vigente» e acquisire l'«idonea documentazione». Due concetti che le Entrate dovranno meglio chiarire.
L'iter per la detrazione
Per beneficiare del 50% su interventi "non edilizi", la procedura non cambia. E in questo senso diventa sicuramente un vantaggio l'eliminazione della comunicazione di inizio lavori al centro operativo delle Entrate di Pescara, che in passato era dettata a pena di decadenza e che spesso bloccava le piccole spese per le quali il contribuente si accorgeva in ritardo di poter beneficiare della detrazione. Idem per l'obbligo di indicare la manodopera in fattura, cancellato con effetto retroattivo.
In pratica, se le opere effettuate non richiedono assensi edilizi (come nel caso dell'installazione di una porta blindata) basta che il proprietario prepari un'autocertificazione in cui indica la data di inizio lavori e attesta che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. Addirittura, se il pagamento fosse già stato effettuato prima dell'entrata in vigore del decreto sviluppo con un bonifico non parlante (o con un bonifico parlante, ma sbagliato) si potrebbe rifare il pagamento con un bonifico tracciabile, e a quel punto si avrebbe diritto alla detrazione del 50 per cento.
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