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Questo articolo è stato pubblicato il 14 settembre 2012 alle ore 11:00.

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Dirigenza sanitaria: valutazione (articolo 4, comma 1, lettera c).
I dirigenti medici e quelli sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle Regioni sulla base della normativa vigente in materia per le Pa. Gli strumenti per valutare i dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e i direttori di dipartimento rilevano la qualità e la quantità delle prestazioni erogate in relazioni agli obiettivi assistenziali assegnati e la soddisfazione degli utenti.

Edilizia sanitaria, adeguamento delle strutture del Ssn (articolo 6, comma 1). La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di costruzione di strutture ospedaliere, da realizzarsi sulla base di contratti di partenariato pubblico privato, può anche prevedere la cessione all'aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di immobili che ospitano strutture ospedaliere da dismettere (anche se l'utilizzazione comporta il cambio di destinazione d'uso, che va effettuato secondo la disciplina regionale vigente).

Edilizia sanitaria, normativa antincendio (articolo 6, comma 2).
Con un decreto del ministero dell'Interno si provvede ad aggiornare la normativa antincendio per le strutture sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto e procedura semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dell'Interno del 18 settembre 2002.

Emergenze veterinarie (articolo 9). In presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame, anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale o per le quali non si sia proceduto all'eradicazione prescritta dalla normativa europea il premier su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro degli Affari europei, sentito il ministro per gli Affari regionali, diffida la Regione interessata ad adottare entro 15 giorni gli atti necessari per la salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali. Se la regione non adempie alla diffida o gli atti posti in essere siano non idonei o insufficienti il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro degli Affari europei, sentito il ministro per gli Affari regionali, alla presenza del presidente della regione interessata, nomina un commissario ad acta per la risoluzione dell'emergenza o il conseguimento dell'eradicazione. Gli oneri per l'attività del commissario ad acta sono a carico della Regione interessata.

Enti sanitari (articolo 14). Disposizioni per razionalizzare alcuni enti sanitari con difficoltà economico-gestionali (come l'Opera nazionale assistenza orfani medici sanitari italiani) o per stabilizzarne altri (come l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà) o la soppressione (come il Coanan). Manutenzione del sistema regolatorio nazionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

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