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Questo articolo è stato pubblicato il 04 ottobre 2012 alle ore 21:56.

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A tal fine la Corte potrà avvalersi dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e della Guardia di Finanza. Alla Corte spetterà anche il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari e, ogni sei mesi, l'elaborazione di linee guida sulla copertura finanziaria adottata dalle leggi regionali.
2. del sistema dei controlli interni che certifica l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la verifica di regolarità amministrativa e contabile, la valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e il rispetto degli equilibri finanziari.
Per gli enti con più di 5mila abitanti viene introdotto un "controllo strategico" per verificare lo stato di attuazione dei programmi. Per tutti gli enti locali si introduce invece un "controllo sugli equilibri finanziari" che valuta lo stato di salute delle finanze dell'ente.
Ogni ente locale dovrà altresì introdurre un sistema di controlli sulle proprie società partecipate.

I TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA
Il decreto interviene sul contenimento della spesa degli organi politici degli enti territoriali e sulla riduzione dell'apparato politico e introduce altresì nuovi obblighi di trasparenza.
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza il provvedimento obbliga:
- i gruppi consiliari a rendicontare e pubblicare tutti i dati relativi alle agevolazioni e ai contributi ricevuti;
- gli amministratori pubblici (Presidenti delle Regioni, presidenti del consiglio regionale, assessori e consiglieri regionali) ad adeguarsi al rispetto degli stessi standard di trasparenza introdotti dal Governo per i propri membri: pubblicare sul sito internet dell'amministrazione di appartenenza i redditi e il patrimonio.
I compensi dei consiglieri e degli assessori vengono regolati in modo che non eccedano complessivamente il livello di retribuzione riconosciuto dalla Regione più virtuosa (individuata dalla Conferenza Stato-Regioni entro il termine perentorio del 30 ottobre 2012). È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comprese le indennità di funzione o di presidenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale. La partecipazione alle commissioni permanenti è invece resa a titolo gratuito. Per gli altri organi collegiali il gettone di presenza non potrà essere superiore ai 30 euro. Viene confermata l'eliminazione dei vitalizi e l'obbligatoria applicazione del metodo contributivo per il calcolo della pensione. Nelle more, non potranno essere corrisposti trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se i beneficiari abbiano compiuto 66 anni d'età e ricoperto la carica, anche se non continuativamente, per almeno 1o anni. I finanziamenti e le agevolazioni in favore dei gruppi consiliari, dei partiti e dei movimenti politici vengono decurtati del 50% e adeguati al livello della Regione più virtuosa (identificata dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 30 ottobre 2012). I finanziamenti per i gruppi composti da un solo consigliere sono invece aboliti.

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