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Questo articolo è stato pubblicato il 18 ottobre 2012 alle ore 14:43.

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Il tabellone elettronico della Camera con il risultato del voto di fiducia posta dal governo sul decreto Sanità. (Ansa)Il tabellone elettronico della Camera con il risultato del voto di fiducia posta dal governo sul decreto Sanità. (Ansa)

Libera professione intramuraria (articolo 2)
Le autorizzazioni all'attuale forma negli studi scadranno il 31 dicembre 2012. Le Regioni dovranno effettuare entro questa data una ricognizione delle strutture esistenti, ma avranno tempo per realizzare le opere necessarie fino al 31 dicembre 2014. Gli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari dovranno essere acquistati, affittati presso strutture autorizzate non accreditate o convenzionate con altri soggetti pubblici . In alternativa (estrema) sono autorizzati in via residuale programmi sperimentali per l'uso di studi professionali privati in rete i cui responsabili siano convenzionati annualmente con l'azienda sanitaria. In prima applicazione, sarà possbile la temporanea prosecuzione dell'attuale regime oltre il 30 aprile 2013, in attesa della realizzazione dell'infrastruttura di rete da parte delle Regioni che dovranno metterla a punto entro il 31 marzo 2013. Tutti gli oneri per strumentazioni e collegamenti sono a carico del titolare dello studio. Le strumentazioni dovranno garantire anche la tracciabilità del pagamento delle prestazioni che avverrà secondo tariffe stabilite con importi idonei a remunerare il professionista, l'équipe, il personale di supporto, e i costi pro-quota le apparecchiature, oltre ai costi diretti e indiretti delle aziende. Il 5% della tariffa è poi destinato per interventi di prevenzione e riduzione delle liste d'attesa.

Responsabilità professionale (articolo 3)
Chi si atterrà a Linee guida e buone pratiche non risponde penalmente (ma civilmente si) della colpa lieve. Il giudice tiene comunque conto della condotta anche nella determinazione del danno. I contratti assicurativi saranno disciplinati da un Dpr per agevolare la copertura agli operatori, determinando i casi in cui un fondo ad hoc (e il suo gestore) garantisce la copertura assicurativa indicando fonti di finanziamento e relativi obblighi di contribuzione e le regole per scadenza e variazione dell'onere delle polizze.

Dirigenza e governo clinico (Articolo 4)
Per la nomina dei direttori generali, le Regioni sono tenute ad attingere obbligatoriamente a un elenco regionale di idonei, costituito con una selezione effettuata - secondo criteri individuati dalle Regioni - da una commissione di cui è disciplinata la composizione, costituita dalla Regione stessa. Per garantire l'omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali le Regioni concordano criteri e sistemi di verifica sulla base di parametri definiti. Per la nomina dei direttori di struttura complessa (non possono essere a tempo determinato) è previsto che una commissione - composta dal direttore sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella stessa disciplina dell'incarico - individui una terna di candidati idonei tra i quali la scelta viene effettuata dal direttore generale, con l'obbligo di una motivazione analitica se non rispetta il criterio del miglior punteggio. Sono assicurate adeguate forme di pubblicità agli atti del procedimento di nomina ed è prevista una conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi - prorogabile di altri sei. Le Regioni devono promuovere un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, anche in base al Programma nazionale esiti.

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