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Questo articolo è stato pubblicato il 04 febbraio 2013 alle ore 06:38.

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Le norme tecniche in arrivo
Per fotografi, chinesiologi e patrocinatori stragiudiziali la norma tecnica sta per essere pubblicata; altre tre professioni – naturopati, osteopati e comunicatori – sono nella fase finale. Ci sono poi otto professioni per le quali i lavori sono avviati – project manager, archivisti, bibliotecari, figure operanti nell'Ict, tributaristi, counselor relazionali, interpreti e traduttori, figure operanti nelle arti terapie – e altre otto richieste in fase istruttoria per optometristi, temporary manager, guide escursionistiche, amministratori condominiali, tecnici di emodialisi, operatori shiatsu, igienisti industriali, mediatori civile e commerciali. In tutto, 22 professioni che si vanno ad aggiungere alle 15 già normate negli anni passati. «Entro un anno anche le ultime arrivate avranno la loro norma tecnica – stima il presidente dell'Uni, Piero Torretta –. Non credo ci sia un rischio di intasamento, eventualmente ci organizzeremo».
L'elenco sul sito web del Mise
L'elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative tra associazioni che dichiarano di essere in possesso dei requisiti previsti sarà pubblicato sul sito internet del ministero dello Sviluppo economico. Il Mise appronterà nei prossimi giorni la modulistica e le istruzioni. I requisiti saranno più stringenti per le associazioni che intendono autorizzare i propri iscritti a utilizzare l'iscrizione stessa come marchio o attestato di qualità dei propri servizi professionali. «Per i tempi di pubblicazione – afferma il dirigente Emilio Rossillo – bisogna vedere se le associazioni hanno già i requisiti in regola e in quanto tempo si attiveranno; cominceremo la pubblicazione appena avremo almeno due o tre richieste».
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I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE 4/13
RIFERIMENTO OBBLIGATORIO
Chiunque svolga una professione non regolamentata deve fare espresso riferimento agli estremi della legge 4/13 in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, pena le sanzioni previste per le violazioni del codice del consumo (articolo 1)
LE ASSOCIAZIONI
I professionisti possono costituire associazioni professionali fondate su base volontaria, che devono promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, adottare un codice di condotta, vigilare sulla condotta professionale degli iscritti e stabilire le sanzioni disciplinari (articolo 2, commi 1-3)
LO SPORTELLO DI TUTELA
A tutela dell'utente l'associazione promuove l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, dove rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti e dove ottenere informazioni sugli standard qualitativi (articolo 2, comma 4)
L'ELENCO SUL SITO DEL MISE
L'elenco delle associazioni professionali è pubblicato sul sito web del ministero dello Sviluppo economico (articolo 2, comma 7)
LA PUBBLICITÀ
Le associazioni pubblicano sul proprio sito internet le informazioni utili ai clienti (articoli 4 e 5)
LE ATTESTAZIONI
Le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa all'iscrizione del professionista, agli standard qualitativi, alle garanzie fornite, alla polizza assicurativa di responsabilità civile e alla eventuale certificazione Uni posseduta dal professionista (articolo7)

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