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Questo articolo è stato pubblicato il 12 febbraio 2013 alle ore 13:09.

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Le ispezioni, che saranno obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale non minori ai 10KW e per i climatizzatori estivi di potenza termica non minore di 12 KW, comprendono una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima della sua dimensione rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, il progetto dell'impianto, se disponibile, e una valutazione su possibili interventi necessari per migliorare il rendimento energetico dell'impianto stesso. I risultati dei controlli che dovranno essere eseguiti da ditte abilitate, dovranno essere allegati al libretto di impianto per la climatizzazione.

Scaldaacqua per usi igienici e sanitari
Viene definitivamente chiarita l'esclusione dall'obbligo di ispezione degli impianti installati nelle singole abitazioni per la sola preparazione dell'acqua calda. Questi impianti, infatti, presentano nella stragrande maggioranza dei casi una potenza inferiore ai 20 KW che è il limite oltre il quale scattano gli obblighi di controllo e ispezione. Inoltre, oltre agli impianti di produzione dell'acqua calda condominiali, i controlli vengono estesi anche agli impianti installato in strutture non residenziali come centri sportivi, centri benessere ecc. che necessariamente presentano consumi più elevati.

Valori massimi della temperatura dei climatizzatori
Arrivano i valori minimi di temperatura per il raffrescamento estivo che varia al variare degli edifici. Secondo quanto prevede l'articolo 3 dello schema di regolamento, infatti, durante il funzionamento del climatizzatore la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ogni unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C-2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Confermati, invece, i valori massimi della temperatura per gli impianti di riscaldamento che nei singoli ambienti dovrà essere di 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di 20°C+2°C per tutti gli altri edifici.

Limiti di accensione
Il regolamento adegua allo sviluppo tecnologico la tabella dei limiti annuali e giornalieri di accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale. Per ognuna delle sei zone climatiche in cui è diviso il Paese viene previsto un limite di accensione giornaliero (6 ore per la A, 8 per la B, 10 per la C, 12 per la D, 14 per la E e nessun limite per la F) e il relativo calendario. Non solo. Il nuovo regolamento offre un dettaglio più analitico delle esclusioni dai limiti di accensionecome cliniche, ospedali o case di cura, scuole e asili nidi, piscine e saune, immobili ad uso industriale e artigianale. Il solo limite giornaliere, invece, non trova applicazione tra l'altro ai centri commerciali e impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore.

Arriva il catasto degli impianti termici
Le regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano dovranno dar vita al nuovo catasto degli impianti termici. Operazione da realizzare anche in collaborazione con gli enti locali. In particolare dovranno essere individuati gli obblighi per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile. Non solo. Gli enti territoriali dovranno predisporre nella gestione del catasto territoriale degli impianti dovranno gestire anche quello relativo agli attestati di prestazione energetica, promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini, nonché programmi per la riqualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione (allegato C).

Entro il 31 dicembre 2014, inoltre, regioni e province autonome dovranno presentare una relazione al ministro dello Sviluppo economico e a quello dell'Ambiente sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici installati nel territorio di loro competenza. L'aggiornamento della relazione sarà biennale e il periodo di riferimento della stagione termica viene fissato convenzionalmente dal primo agosto di ogni anno al 31 luglio dell'anno successivo.



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