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Questo articolo è stato pubblicato il 29 maggio 2013 alle ore 12:05.

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del tutto improprio appare un coinvolgimento diretto, formale e sostanziale, del Governo nell'ambito della revisione costituzionale: materia, questa, che dovrebbe essere di appannaggio esclusivo del Parlamento e dei cittadini italiani;

considerato, inoltre, che:
nel contempo, appare altresì indispensabile ed urgentissima una revisione del sistema elettorale attraverso cui i cittadini possano scegliere in maniera diretta, e non esclusivamente "mediata" da partiti ed apparati politici, i propri rappresentanti in Parlamento, per come stabilito dagli articoli 56 e 58 della Carta;

risulta altresì indifferibile un coinvolgimento dei cittadini in ordine alla scelta della forma di Governo e di Stato, anche attraverso la previsione e l'indizione di un apposito referendum di indirizzo, nell'ambito di un deciso potenziamento degli istituti di democrazia diretta e di tutti gli strumenti di consultazione e di partecipazione popolare alle scelte afferenti alla vita pubblica. Il referendum dovrebbe essere preceduto da un ampio dibattito pubblico che consenta al Paese, attraverso una campagna di informazione puntuale e aperta a tutte le parti interessate, di conoscere le diverse opzioni ed istanze sulle quali pronunciarsi successivamente al fine di recuperare e ravvivare lo spirito del dettato costituzionale;

valutato pertanto che emerge l'assoluta necessità di riforme istituzionali che migliorino il funzionamento della struttura parlamentare e della vita politica, negli ultimi anni mortificata da bassissimi livelli di moralità registratisi al suo interno, e concorrano a determinare una drastica e celere riduzione dei costi della politica e delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso,

delibera:
1) di avviare preliminarmente un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'indizione di un referendum popolare di indirizzo, nel quale i cittadini siano chiamati ad esprimersi sull'opportunità di modificare, ed in quale modo, la forma di Governo e di Stato, tenendo conto delle risultanze emerse da un apposito dibattito pubblico approfondito ed aperto a tutte le istanze partecipative, condotto sulla base:
a) di un programma comunicativo sui mezzi di informazione, di almeno sei mesi, ad opera dei Gruppi parlamentari presenti alla data dell'approvazione del presente atto di indirizzo, in condizione di parità tra i suddetti Gruppi, conformemente ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni;
b) di un programma comunicativo sui mezzi di informazione e sulla rete internet, di almeno sei mesi, ad opera degli esperti nell'ambito costituzionalistico, conformemente ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni;
c) di un programma formativo, di almeno sei mesi, nell'ambito del percorso scolastico ed universitario, di ogni ordine e grado, diretto all'approfondimento degli argomenti oggetto del referendum di indirizzo;
d) di un diritto di voto ai cittadini che abbiano compiuto, alla data dello svolgimento del referendum, 16 anni di età;
2) di procedere verso un immediato percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, una limitata riforma della Parte seconda della Costituzione che, in particolare, preveda:
a) la riduzione del numero dei deputati e dei senatori;
b) la riduzione del numero dei consiglieri regionali;
c) la soppressione delle Province, al fine di semplificare, razionalizzare e responsabilizzare le istituzioni amministrative locali, dando contemporaneamente un deciso impulso al processo di accorpamento dei Comuni, a cominciare da quelli che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;
d) l'introduzione del referendum propositivo e consultivo senza quorum funzionale;
e) l'eliminazione di ogni quorum funzionale per il referendum abrogativo;
f) la fissazione del numero massimo di mandati elettorali a qualsiasi livello - pari a due - che ogni cittadino può essere chiamato a ricoprire;
g) la previsione dell'incandidabilità alla carica di deputato e senatore di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva superiore a 10 mesi e 20 giorni di reclusione per delitto colposo, oltre che di coloro che ricoprono contemporaneamente altri incarichi elettivi;
h) l'incremento delle garanzie costituzionali a favore delle opposizioni parlamentari, anche con l'innalzamento del quorum necessario all'adozione ed alla modifica dei Regolamenti parlamentari;
i) con riferimento ai disegni di legge di iniziativa popolare, un termine perentorio entro cui il Parlamento abbia l'obbligo di esaminarle;
3) di affrontare la riforma di cui al punto 2) del presente dispositivo esclusivamente nelle sedi parlamentari proprie, in conformità agli articoli 72 e 138 della Costituzione.

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