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Questo articolo è stato pubblicato il 03 giugno 2013 alle ore 06:40.

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Nei prossimi 14 mesi, quindi, i contribuenti saranno chiamati a uno slalom tra quattro diverse percentuali di detrazione, a seconda di "quali" lavori eseguiranno, ma anche di "quando" li pagheranno.
La differenza tra un bonus e l'altro è tutt'altro che trascurabile e impone un'attenta pianificazione (si vedano gli esempi nel grafico a lato). Chi perde il 65% e ricade nel 36%, ad esempio, ci rimette 2.900 euro di rimborso fiscale ogni 10mila euro di spesa, che scendono a 1.400 per chi perde il 50% sulle ristrutturazioni. E il divario resta altissimo anche se si considera l'effetto dell'inflazione sui dieci anni di rimborso fiscale, sia ipotizzando che il livello di maggio – all'1,2% – resti costante in futuro, sia immaginando uno scenario con inflazione media al 3 per cento.
cristiano.delloste@ilsole24ore.com
twitter@c_delloste
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Passo per passo A CURA DI Agefis - Associazione geometri fiscalisti
01
DOCUMENTAZIONE EDILIZIA
I lavori effettivamente eseguiti e riportati nelle fatture devono essere conformi a quelli indicati nella comunicazione, Scia o Dia, al Comune
Se i lavori che risultano dalle fatture sono difformi da quanto dichiarato, si decade dal beneficio. Se per i lavori eseguiti non serve un titolo edilizio, si può redigere un'autocertificazione
02
COMUNICAZIONE
ALLA ASL
Se è obbligatoria la notifica preliminare all'Asl sulle condizioni di sicurezza nei cantieri (in caso operino più imprese o una sola impresa se l'intervento dura più di 200 giorni/uomo), occorre verificare il possesso della ricevuta di presentazione all'Asl della comunicazione
L'omissione della preventiva comunicazione causa la decadenza dal beneficio se i lavori eseguiti rientrano tra quelli per cui la comunicazione è obbligatoria in base alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (circolare 121/1998)
03
INDICAZIONI
NEI BONIFICI
Nel bonifico occorre indicare il codice fiscale di chi sostiene la spesa, la partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del pagamento e la causale del versamento con i riferimenti normativi corretti: articolo 16-bis del Tuir per le spese per il recupero edilizio pagate dal 2012 e legge 449/97 per le spese precedenti; legge 296/2206 per gli interventi per il risparmio energetico
Niente bonus se il bonifico è incompleto. Si può regolarizzare facendo un nuovo bonifico con i dati corretti (ma vale il principio di cassa e le somme pagate nel 2013 si detraggono in Unico 2014).
La causale sbagliata dovrebbe essere scusabile. Inoltre, si può chiedere a banca o poste di dichiarare che è stata usata la procedura «ZX» che applica la ritenuta del 4% al beneficiario
04
SPESE PAGATE
SENZA BONIFICO
Non è necessario attestare mediante bonifico bancario le spese sostenute per oneri di urbanizzazione, le ritenute di acconto operate sui compensi professionali, l'imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori
Se per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avviene comunque mediante bonifico, è opportuno indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (per esempio: oneri di urbanizzazione o Tosap)
05
FATTURE
E RICEVUTE
Le fatture e le ricevute fiscali devono comprovare che è stata sostenuta la spesa su cui si intende applicare la detrazione fiscale. I documenti devono essere intestati a chi esegue i pagamenti
La detraibilità spetta se le fatture e i bonifici sono intestati agli stessi soggetti. È possibile, se ci sono discrepanze nei documenti, annotare su questi i nominativi di chi ha sostenuto effettivamente la spesa
06
CONSENSO
DEL PROPRIETARIO
Se i lavori sono stati pagati da chi detiene l'immobile, bisogna essere in possesso della dichiarazione di consenso del proprietario dell'immobile all'esecuzione dei lavori
A rigore, se manca la dichiarazione di consenso del proprietario, non si può usufruire della detrazione. Ma questo documento non deve essere inviato ad autorità ufficiali
07
DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA
Per i soli lavori agevolati al 55% (bonus che ora passa al 65%), entro 90 giorni dalla fine dei lavori l'interessato deve inviare all'Enea la documentazione che attesta l'intervento, variabile a seconda del tipo di lavori eseguiti. L'Enea attesta la ricezione della documentazione inviando una mail di conferma. La mail deve essere conservata per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi
Per i lavori conclusi dopo il 3 luglio 2012, se non è ancora stata inviata la documentazione all'Enea, si può sfruttare la «remissio in bonis», prevista dal decreto legge 16/2012. La documentazione deve essere inviata entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende fruire della detrazione (30 settembre 2013). Va versata la sanzione di 258 euro

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