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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2013 alle ore 17:08.

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Le risposte degli esperti per l'acconto Imu 2013

. Per l'abitazione «a disposizione», la cosiddetta «seconda casa», il versamento dell'acconto, da effettuare entro il 17 giugno 2013, deve essere eseguito interamente al Comune, senza quindi alcuna corresponsione di quota allo Stato, che per le annualità 2013 e 2014 è stata eliminata dalla legge di stabilità 2013. Il codice tributo per il modello F24 è quindi 3918 («Altri fabbricati»), ma il contribuente può usare anche il bollettino postale (conto corrente n. 1008857615, valido per tutti i Comuni).

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Il garage acquistato a fine giugno non versa
C'è l'obbligo di pagare l'Imu, da quale data e in quale misura, per un'autorimessa non pertinenziale che sarà acquistata alla fine di giugno 2013?

R. L'obbligo di versare l'Imu decorre dal mese in cui si acquista il possesso del fabbricato, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Pertanto, se l'autorimessa sarà acquistata dal 17 giugno compreso
in poi, l'acquirente non dovrà pagare l'acconto, non essendo ancora proprietario alla scadenza della prima rata, e l'imposta dovuta per sei mesi di possesso (da luglio a dicembre) sarà versata con il saldo.

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Niente dichiarazione per l'eredità donata
Avendo donato nel novembre 2012 la mia quota di proprietà su una casa ereditata nell'agosto 2010, devo dichiarare questo trasferimento ai vari Comuni? In caso positivo, entro quale termine?

R. In questo caso, non bisogna presentare alcuna dichiarazione, perché l'informazione arriva al Comune tramite il Mui (Modello unico informatico) compilato dal notaio e trasmesso ai Comuni tramite il portale dei Comuni gestito dall'agenzia del Territorio, ora confluita nell'agenzia delle Entrate.

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Immobile pericolante: se recuperabile, paga.
Un fabbricato privo di rendita perché collabente (ex cascinetta), classificato nella categoria F/2 deve pagare l'Imu come area edificabile? Secondo gli strumenti urbanistici vigenti, il fabbricato potrebbe essere oggetto di ristrutturazione.

R. Il fabbricato collabente è da assoggettare a Imu come area fabbricabile se lo strumento urbanistico, come nel suo caso, ne prevede il recupero edilizio. Si tratta quindi di aree fabbricabili previste direttamente dallo strumento urbanistico, in base all'articolo 2 del Dlgs 504/1992, e non di fabbricati, che possono essere attratti a
imposizione solo in caso di ristrutturazione, in base all'articolo 5 della normativa Ici (si veda, da ultimo anche la sentenza della Cassazione n.5166/2013).

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Casa in costruzione, vale l'area fabbricabile.
Possiedo un immobile di oltre 100 metri quadrati, non ultimato (mancano pavimenti, infissi e impianti), accatastato in categoria F/3. L'immobile è stato anche oggetto di domanda in sanatoria (parzialmente, per un ampliamento) in occasione dell'ultimo condono edilizio. Come deve essere pagata l'Imu? Con rendita (effettiva/presunta), o come se si trattasse di area fabbricabile?

R. Nella categoria F3 si accatastano fabbricati di nuova costruzione ma non ancora ultimati. Peraltro, l'uso di questa categoria dovrebbe essere temporaneo (agenzia del Territorio, circolare 4/T del 29 ottobre 2009). La normativa prevede che durante i lavori di costruzione, e fino all'ultimazione, l'Imu debba essere pagata sull'area fabbricabile.

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Per pagamenti errati si attende il rimborso
Il proprietario di un immobile, oggetto di ordinanza di inagibilità parziale (tipo C), ubicato in un comune terremotato dell'Emilia ha pagato, per errore, l'Imu 2012, mentre in realtà è esente dal 1° gennaio 2012 fino 31 dicembre 2014 o fino al ripristino dell'agibilità se precedente. Il Comune, con delibera del 2013, ha previsto la possibilità di compensazione con l'imposta 2013, senza altre precisazioni. In sede di F24 a giugno 2013 quale sarà il codice tributo da utilizzare per l'importo Imu 2012 in compensazione?

R. Il contribuente che ha versato erroneamente non può procedere autonomamente alla compensazione, ma dovrà presentare domanda e aspettare il provvedimento di rimborso emesso dal Comune. I Comuni possono prevedere con regolamento che il rimborso delle somme avvenga con compensazione e quindi che il rimborso della quota comunale versata nel 2012 sia utilizzata a compensazione della quota comunale dovuta per il 2013. Con riferimento alla quota statale, pur essendo di competenza comunale l'emissione del provvedimento di rimborso, mancano ancora indicazioni ministeriali su come effettuare materialmente il rimborso.

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