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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2013 alle ore 17:08.

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Le risposte degli esperti per l'acconto Imu 2013

Il residente estero può essere esente
Vorrei sapere se l'unica casa posseduta in Italia (risiedo all'estero) è considerata come seconda abitazione.

R. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Se il Comune ha esercitato tale possibilità l'acconto è sospeso, altrimenti occorrerà pagare l'Imu considerando l'abitazione come una seconda casa.

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Sì a due prime case in Comuni diversi
Io e mio marito siamo sposati in regime di separazione dei beni; entrambi siamo proprietari al 100% di due abitazioni, una acquistata nel 2007 con agevolazioni prima casa in un Comune, l'altra ereditata lo scorso anno in seguito alla morte del padre di mio marito. Abbiamo residenze distinte, in due Comuni diversi ma nella stessa provincia. È possibile usufruire di due agevolazioni prima casa ed essere esentati dal pagamento dell'Imu?

R. La normativa prevede la possibilità che lo stesso nucleo famigliare disponga di due abitazioni principali purché collocate in Comuni diversi, e il proprietario vi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale. Con queste condizioni allora l'acconto Imu è sospeso (e non esente).

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La casa divisa può essere «fusa»
La casa iniziale della mia famiglia è intestata a mia moglie, che l'ha ricevuta in donazione dai genitori. Quindiabbiamo acquistato e ristrutturato un fabbricato adiacente, intestato 1/2 a me e 1/2 a mia moglie. Abbiamo così ampliato la residenza della famiglia. Ora, la nostra residenza risulta formata da due unità immobiliari: una intestata a mia moglie e una cointestata. È concesso considerare come residenza principale la casa costituita dalle due unità immobliari?

R. Si ritiene che il contribuente possa procedere alla «fusione catastale ai soli fini fiscali», procedura prevista dall'agenzia del Territorio con la nota 21 febbraio 2002, n. 15232/T. Poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo qualora i diritti reali di possesso siano omogenei (cioè solo
se tutti i beni da fondere appartengano allo stesso soggetto), in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due parti. Tuttavia, precisa l'agenzia del Territorio, è possibile procedere all'accatastamento di beni «che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova e unica unità immobiliare». In conclusione, si ritiene che nel caso di fusione catastale attuata ai soli fini fiscali le due abitazioni possono considerarsi come un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

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