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Questo articolo è stato pubblicato il 15 luglio 2013 alle ore 06:37.

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03|MULTIDISCIPLINARI
La Stp può essere costituita per l'esercizio di più attività professionali. E comunque rimangono valide le associazioni professionali e le altre forme societarie già costituite. Mentre il Cnf ha chiarito che il nuovo modello non riguarda gli avvocati
01|IL REGOLAMENTO
È entrato in vigore il 21 aprile scorso il regolamento (decreto del ministero della Giustizia 34/2013) che ha attuato le disposizioni sulle nuove società tra professionisti, che ha disciplinato tra l'altro anche gli obblighi di informazione nei confronti del cliente
02|FUORI I NOTAI...
Nella relazione al Dm 34 è specificato che lo svolgimento delle pubbliche funzioni, come quella notarile, non può essere oggetto di attività in forma societaria
03|...E GLI AVVOCATI
Anche gli avvocati sfuggono alle nuove regole sulle Stp. Per loro la riforma forense tratteggia le società costituite solo da avvocati. L'attuazione delle nuove disposizioni aspetta però un decreto legislativo che il Governo dovrebbe emanare entro il 2 agosto
01|FISCO E CONTRIBUTI
Le grandi assenti della disciplina sulle Stp sono le regole sulla tassazione dei redditi e sulla gestione dei contributi per gli iscritti agli Ordini. Né la disposizione originaria, né il regolamento attuativo sono intervenuti sul tema e questo, di fatto, ha finito con il creare un clima di incertezza per chi voleva sfruttare la nuova formula per creare un'aggregazione professionale
02|IL DISEGNO DI LEGGE
La soluzione potrebbe arrivare con il disegno di legge sulle semplificazioni varato dal Governo lo scorso 19 giugno. Andando incontro agli auspici espressi da alcuni Ordini, il testo precisa che si applicano per imposte sui redditi e per l'Irap le stesse regole valide per le associazioni tra professionisti senza personalità giuridica. In pratica, le Stp generano reddito da lavoro autonomo

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Paletti ed esclusioni frenano il decollo
01|L'OBBLIGO
Il tirocinio professionale è obbligatorio solo quando è previsto dall'ordinamento della singola professione. La durata massima è di 18 mesi, tetto che non si applica alle professioni sanitarie
02| IL DOMINUS
Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salvo il nulla osta del consiglio territoriale competente
03|LE CONVENZIONI
Il tirocinio può essere svolto, per non oltre sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente o abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio inoltre – in presenza di specifiche convenzioni quadro – può cominciare prima della laurea, durante l'ultimo anno di corso
01| COMMERCIALISTI
Mancano ancora i regolamenti attuativi e sono in corso riunioni con il Miur e il ministero della Giustizia per definire la nuova convenzione quadro che consentirà di anticipare di sei mesi il tirocinio durante il corso di laurea
02| CONSULENTI DEL LAVORO
Il regolamento approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine è stato trasmesso al ministero vigilante che dovrà esprimere un parere
03|NOTAI
I notai già nel 2006 hanno ridotto la pratica da 24 a 18 mesi, con la possibilità di fare i primi sei mesi già nell'ultimo anno del corso di laurea. È prevista la pratica abbreviata di otto mesi continuativi per i funzionari giudiziari e gli avvocati in esercizio da almeno un anno
04|GEOMETRI
Le regole sono ancora da scrivere: sarà compito del prossimo Consiglio nazionale dell'Ordine

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