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Questo articolo è stato pubblicato il 11 ottobre 2013 alle ore 18:48.
L'ultima modifica è del 13 ottobre 2013 alle ore 13:32.

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Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo
Gli accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo tra il ministero dell'Interno e regioni ed enti locali possono avere la contribuzione anche di altri enti pubblici, sia pur non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. possono prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, In caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati ai presidi di polizia. In queste aree il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Se riguardano beni di proprietà pubblica, gli accordi sono conclusi d'intesa con il ministero dell'Economia.

Arresto in flagranza differita per manifestazioni sportive e rapine
Prorogata l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. La disciplina aveva cessato di avere efficacia il 30 giugno 2013. Nuove aggravanti speciali del delitto di rapina nei casi di cosiddetta minorata difesa. Ferma restando l'attuale sanzione edittale per il reato-base (punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 516 a 2.065 euro) costituisce rapina aggravata punita con la reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni e con la multa da 1.032 a 3.098 euro anche: il reato commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa; il reato commesso in danno di persona maggiore di 65 anni. Possibile destinare le forze armate impegnate nel controllo del territorio anche a compiti diversi da quello di perlustrazione e pattuglia. All'articolo 260 del Codice penale (Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio) vengono inserite anche le condotte che riguardano «immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica».

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