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Questo articolo è stato pubblicato il 18 novembre 2013 alle ore 06:47.

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CHE COSA È CAMBIATO CON LE RIFORME 2013

A un anno dalla riforma «Fornero», due provvedimenti (decreto occupazione e decreto del fare, convertiti dalle leggi 98/2013 e 99/2013) hanno nuovamente modificato le regole dei contratti di lavoro. Per fare il punto sulle novità, Il Sole 24 Ore organizza il workshop «Il punto sul lavoro: gli aggiornamenti sui contratti flessibili e le misure per l'occupazione», a Milano, in viale Monte Rosa 91, il 29 novembre. Il Corso è accreditato ai fini della formazione professionale continua dall'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano. (info: www.
formazione. ilsole24ore.com)
I passaggi
01|COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI
Il Durc può essere rilasciato (in base al Dl 52/2012) alle aziende in possesso di una certificazione
che attesta la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica amministrazione, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati dal titolare dei crediti certificati
02|CREDITI DA CERTIFICARE
La certificazione deve essere stata rilasciata all'azienda tramite la piattaforma informatica creata ad hoc. I crediti in questione sono quelli nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, di Regioni, enti locali ed enti del Ssn
01|IL DEBITO VA INDICATO
Gli Istituti e le Casse edili devono emettere il Durc, precisando l'importo del debito contributivo
e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio
02|IL DURC RICHIESTO DALLA PA O DALL'AZIENDA
Se il Durc è richiesto dalla Pa, il soggetto interessato, nell'avvio del singolo procedimento, deve dichiarare di vantare crediti verso la Pa, per i quali ha avuto
la certificazione. Questa potrà essere esibita anche agli Istituti e/o alle Casse edili, fino alla scadenza
del preavviso di 15 giorni (per sanare le irregolarità). In caso di richiesta diretta dall'azienda (tramite il sito web dello sportello unico), nel regime transitorio,
la certificazione del credito deve essere fornita tramite Pec o esibita agli enti
03|LA VALIDITÀ
Il Durc ha una validità di 120 giorni dalla data
del rilascio
01|LE INDICAZIONI NECESSARIE
Nel Durc va chiarito che l'emissione è avvenuta
«ex art. 13 bis, comma 5, Dl n. 52/201».
Il documento deve riportare l'importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell'Istituto e/o della Cassa edile verso i quali sussistono i debiti; gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta
del Durc, con indicazione di ciascun importo
e dell'ammontare disponibile; l'eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Pa
02|LA CESSIONE O L'ANTICIPAZIONE
In caso di cessione o anticipazione, il titolare
dei crediti certificati deve richiedere un nuovo Durc, da esibire alla banca o all'intermediario finanziario

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