Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 18 novembre 2013 alle ore 06:45.

My24

In passato, la responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio seguiva la regola della solidarietà verso i creditori e della parziarietà nei rapporti interni. In caso di morosità nei pagamenti di alcuni condomini per un debito del condominio verso terzi (ad esempio, per lavori), il creditore poteva agire, per il recupero del suo credito, per l'intero importo direttamente nei confronti di un solo condomino il quale, a sua volta, poteva agire, in via di regresso, pro quota, nei confronti dei morosi.
La situazione è cambiata dopo la sentenza 9148 del 2008 delle Sezioni unite della Cassazione, che ha introdotto il principio della parziarietà, per cui le obbligazioni e la conseguente responsabilità dei condomini sono passate a essere governate dal criterio della parziarietà: vale a dire che ogni condomino risponde soltanto per la propria quota di competenza. Secondo le Sezioni unite, infatti, «considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro, che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'articolo 1123 del Codice civile non distingue il profilo esterno da quello interno (...), le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà».
La riforma del condominio ha ora reintrodotto la solidarietà del debito del condominio, precisando, però, che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. I creditori devono cioè dimostrare di avere agito nei confronti del moroso che non vuole pagare e di non potersi soddisfare sul patrimonio di quest'ultimo prima di rivolgersi ai condomini in regola.
Inoltre, per rendere il quadro trasparente, l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le massime delle sentenze
01|CREDITI DIVERSI
I crediti del condominio
nei confronti dei condomini nascenti da delibere diverse
e relativi a interventi diversi non possono essere considerati come un "unico" credito. Devono invece essere considerati come una pluralità di crediti/debiti
fra le stesse parti, con titolo
e causa diversi. Può, pertanto, trovare applicazione l'articolo 1193, comma 1, del Codice civile secondo il quale «chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare».
Cassazione, sentenza 5038 del 28 febbraio 2013
02|L'INGIUNZIONE
PER I CONTRIBUTI
Nel procedimento
di opposizione a decreto ingiuntivo emesso
per riscuotere i contributi condominiali, il giudice
si deve limitare a verificare
la perdurante esistenza
ed efficacia delle delibere assembleari, senza poter sindacare, in via accidentale, la loro validità. Infatti,
le contestazioni della validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea condominiale vanno proposte, a pena
di decadenza, entro il termine di 30 giorni e con le forme previste dall'articolo 1137
del Codice civile.
Tribunale di Milano, sentenza 3284
dell'11 marzo 2013
03|LA MESSA IN MORA PREVENTIVA
In caso di mancato pagamento delle spese condominiali, l'ingiunzione dell'amministratore
non preceduta da preventiva comunicazione di messa
in mora è comunque valida, dal momento che l'atto
di messa in mora non è una condizione di procedibilità

Shopping24

Dai nostri archivi