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Questo articolo è stato pubblicato il 22 dicembre 2013 alle ore 08:41.

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Intermediari finanziari in prima linea nella lotta all'evasione fiscale internazionale, dopo la pubblicazione del provvedimento di attuazione del nuovo articolo 4, comma 2 del Dl 167/90 che ha introdotto nuove forme di tassazione alla fonte dei redditi e flussi finanziari esteri a partire da quelli percepiti dal 1° gennaio 2014 (provvedimento dell'agenzia delle Entrate 151663 del 2013).
L'estensione
Gli intermediari finanziari residenti soggetti alla disciplina dell'antiriciclaggio (banche, poste, fiduciarie, Sim, Sgr, Sicav, Imel, istituti di pagamento, Confidi e società di microcredito, eccetera) devono applicare le vigenti ritenute e imposte sostitutive sui redditi derivanti dagli investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria non solo quando abbiano in custodia, amministrazione o gestione gli investimenti e le attività, ma anche quando comunque intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, così come già accade per alcune tipologie di proventi (conti correnti e depositi esteri, dei fondi comuni esteri, dei pronti contro termine e prestito titoli con controparti non residenti dei titoli atipici esteri, e delle polizze vita).
Il prelievo va fatto solo nei confronti delle persone fisiche, delle società semplici e associazioni professionali e degli enti non commerciali residenti in Italia. Il prelievo prescinde dal fatto che l'intermediario abbia ricevuto dal cliente o dal debitore uno specifico incarico alla riscossione del provento. Ad esempio la banca che riceve un bonifico pagato da una società estera per interessi su obbligazioni deve applicare l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1 bis del Dlgs 239/96; se interviene nella riscossione dei proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate o di altri redditi di cui all'articolo 67, comma 1 lettere da c bis a c quinquies del Testo unico deve applicare l'imposta sostitutiva del 20% di cui all'articolo 5 del Dlgs 461/97, anche se il cliente non ha optato per il regime amministrato o gestito. Se il corrispettivo è conseguito a fronte della cessione di obbligazioni estere, l'intermediario dovrà applicare l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del Dlgs 461/97 sulle eventuali plusvalenze e quella di cui al Dlgs 239/96 sugli eventuali redditi di capitale compresi nel prezzo di cessione.
La ritenuta non dovrebbe applicarsi agli utili di fonte estera percepiti da società società semplici ed enti non commerciali, perché non prevista dal vigente articolo 27, Dpr 600/73).
Nuove ritenute d'acconto
Il provvedimento disciplina anche le modalità di applicazione nella nuova ritenuta d'acconto del 20% introdotta dall'articolo 4, secondo comma, secondo e terzo o periodo del Dl 167/1990, come modificato dalla legge europea 2013 (97/2013), chiarendo che il campo di applicazione è comunque circoscritto ad alcuni redditi derivanti da investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria percepiti da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti che, finora, non erano soggetti ad alcun prelievo alla fonte da parte degli intermediari finanziari che intervenissero nella loro riscossione. Le fattispecie rilevanti sono esclusivamente quelle indicate nella scheda qui a fianco.

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