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Questo articolo è stato pubblicato il 24 dicembre 2013 alle ore 06:44.

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La terza parte della circolare si occupa degli esoneri oggettivi dalla compilazione di RW. L'Agenzia sottolinea che, a differenza della precedente normativa, non è più sufficiente che il flusso proveniente dall'estero venga riscosso per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito dalla legge che l'esclusione da monitoraggio è subordinata all'applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto o d'imposta da parte dell'intermediario residente in Italia.
La quarta parte della circolare ricorda che è stato soppresso l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti che in precedenza andavano indicati nella sezione III di RW.
La quinta parte, oltre a ripercorrere l'attenuazione delle sanzioni previste dalla legge europea 2013 e a confermare l'applicazione del favor rei ai procedimenti pendenti al 4 settembre 2013, si focalizza sulla possibilità di adottare una riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo nel caso in cui il contribuente collabori con il Fisco per regolarizzare la propria posizione fiscale in maniera spontanea. In tal caso è verificata la condizione dell'articolo 7, comma 4 del decreto legisaltivo 472/1997 che attribuisce agli uffici il potere di ridurre le sanzioni.
L'ultima parte della circolare si riferisce all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che troveranno applicazione a partire da Unico 2014, riferito ai redditi 2013.
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Le altre indicazioni
01|TITOLARE EFFETTIVO
La normativa sul "titolare effettivo" a cui fa riferimento la disciplina del monitoraggio fiscale è quella contenuta nella normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007).
La circolare contiene una ricostruzione esaustiva di tale istituto distinguendo i requisiti che la persona fisica o il gruppo di persone fisiche devono integrare affinché possano essere definiti come i "titolari effettivi" di una società, dai requisiti necessari ai fini dell'attribuzione di tale qualifica nei casi di rapporti con altre entità giuridiche, quali le fondazioni, i trust e strutture similari
02|I REQUISITI
Nel primo caso è necessaria una partecipazione anche indiretta ad almeno il 25% più uno della società, ovvero l'esercizio del controllo sulla direzione della società in altro modo.
Nel secondo caso (trust e fondazioni) bisogna fare riferimento ai beneficiari di una quota pari ad almeno il 25% del patrimonio dell'ente ovvero alle persone che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica. Qualora non siano stati individuati i beneficiari dell'ente è considerato come titolare effettivo la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'ente
03|LA WHITE LIST
La circolare riduce gli obblighi dichiarativi nel caso di attività detenute in Paesi white list. Sobno considerati tali i paesi indicati nell'elenco previsto dal Dm 4 settembre 1996.
A questi si aggiungono altri Paesi collaborativi. Si tratta di Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Quatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda e Uzbekistan
04|IL DELEGATO
Oltre al "titolare effettivo", anche il soggetto delegato a operare su un conto corrente estero è obbligato alla compilazione del quadro RW

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