Il Sole 24 Ore
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Famiglia / Sì all'ascolto del minore se non contrasta con i suoi interessi


A disciplinare l'ascolto del minore, nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano, è una norma specifica: l'articolo 336-bis del Codice civile. L'audizione del minore - dodicenne, o di età inferiore se capace di discernere - è condotta dal presidente del tribunale o dal delegato, anche con l'ausilio di esperti. I genitori, anche se parti, i difensori, il curatore speciale se nominato e il pubblico ministero, sono ammessi a parteciparvi, se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento. Viene, però, previsto che «se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato». Allo stesso modo - secondo l'articolo 337-octies del Codice civile - nei procedimenti «in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli» il giudice potrà evitare l'ascolto del minore se lo ritiene inutile o in contrasto con gli interessi della prole.