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Questo articolo è stato pubblicato il 23 gennaio 2014 alle ore 06:45.

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Il quadro
IL DECRETO LEGGE
01|LE SANZIONI FISCALI
Nel progetto governativo sulla disclosure volontaria il contribuente può cercare un accordo in sanatoria con il Fisco solo se non è stato ancora raggiunto da nessuna iniziativa delle Entrate (anche l'invio di un questionario blocca l'adesione) e della Guardia di finanza. Inoltre l'accordo è valido solo se il contribuente dichiara tutto quello che detiene all'estero direttamente e indirettamente.
Se il patrimonio proviene da Paesi che consentono lo scambio di informazioni lo sconto sulle sanzioni arriva alla metà del minimo, in caso contrario invece si fermerà al minimo edittale ridotto di un quarto
02| I RISCHI
Perseguibilità ridotta. La voluntary disclosure neutralizzerà i reati fiscali del previsti dal decreto legislativo 74/2000 agli articoli 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa presentazione della dichiarazione).
Restano fuori dalla "sanatoria", però, le fattispecie di frode fiscale (disciplinate agli articoli 2 e 3 del decreto 74) cioè l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o comunque altri «artifici» fraudolenti, fatti per i quali le pene vengono comunque ridotte fino alla metà. La voluntary impedirà di sequestrare somme a garanzia dell'imposta evasa

LE LISTE E GLI ACCORDI
01 | PERSONE FISICHE
La black list persone fisiche (Dm 4 maggio 1999) individua Stati con un regime fiscale privilegiato e stabilisce una presunzione di residenza in Italia per chi vi si trasferisce
02 | BLACK LIST CFC
La Black list Cfc (Dm 21 novembre 2001) punta a evitare che possa verificarsi la distrazione dell'utile dall'Italia verso regimi fiscali più favorevoli
03 | BLACK LIST IVA
Per contrastare le frodi carosello la Black list Iva prevede a carico dei soggetti passivi Iva l'obbligo di comunicazione alle Entrate delle operazioni con soggetti situati in Paesi Black list
04 | COSTI INDEDUCIBILI
La Black list prevista dal Dm 23 gennaio 2002 stabilisce l'indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese situate in Paesi o territori a fiscalità privilegiata
05 | LE LISTE INATTUATE
La Finanziaria 2008 ha introdotto due White list: una improntata solo al criterio di un adeguato scambio di informazioni; l'altra strutturata al duplice criterio dello scambio di informazioni e del livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello italiano. Ma i relativi decreti attuativi non sono stati mai emanati
CONVENZIONI IN VIGORE
Cipro
Federazione Russa
Malta
Singapore
San Marino
(Inoltre è stato ratificato il Protocollo di modifica con
Mauritius)
CONVENZIONI FIRMATE
Corea del Sud
Hong Kong
Lussemburgo
Messico
TIEA FIRMATI
Bermuda
Cayman
Cook Island
Gibilterra
Guernsey
Jersey
Isle of Man

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