Voto di scambio: che cosa cambia, che cosa rimane
Al momento del varo in terza lettura alla Camera delle nuove norme sul voto di scambio politico-mafioso, vediamo da vicino di cosa si tratta e quali sono le novità
di Vittorio Nuti
2. Voto di scambio / Norma attuale
Per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, l'attuale articolo 416-ter del Codice penale prevede l'applicazione della pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis (Associazione mafiosa) - ovvero la reclusione da 7 a 12 anni - a chi ottiene la promessa di voti (prevista dal terzo comma dello stesso art. 416-bis) in cambio della erogazione di denaro.
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