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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2014 alle ore 17:08.
L'ultima modifica è del 01 luglio 2014 alle ore 17:17.

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Claudia Pandolfi in una scena di "Distretto di Polizia 3" (Ansa)Claudia Pandolfi in una scena di "Distretto di Polizia 3" (Ansa)

I "Miranda warnings", gli obblighi informativi di inquirenti e poliziotti verso i fermati resi classici dai film americani - «Hai il diritto di restare in silenzio. Qualsiasi cosa dirai potrà essere usata contro di te in tribunale», e «Hai diritto a un avvocato durante l'interrogatorio», d'ufficio, se non puoi permettertelo - sbarcano in Italia. Con un occhio alle mutate caratteristiche di molti imputati (più stranieri, scarsa conoscenza della lingua e della prassi giudiziaria) ed uno al rafforzamento della «fiducia reciproca nei sistemi di giustizia degli Stati Ue», il nostro ordinamento si adegua alle norme Ue sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Pochi ritocchi, ma di sostanza, tra cui l'obbligo di consegnare al fermato un elenco scritto dei diritti riconosciuti.

Tutelato il "diritto al silenzio" dell'imputato
La novità segue l'approvazione definitiva, nell'ultimo Consiglio dei ministri, del decreto legislativo che dà attuazione (con appena un mese di ritardo sui termini fissati dalle norme comunitarie) alla Direttiva 2012/13/Ue, secondo cui ogni indagato deve ricevere un avvertimento preliminare dalle autorità, che include quale norma preventiva il cosiddetto "diritto al silenzio". A tutela, in particolare, dal rischio di autoincriminazione.

Copia scritta (e tradotta) dei diritti riconosciuti
Il Dlgs contiene quattro articoli, il primo dei quali, modificando il Codice di procedura penale, prevede in particolare l'obbligo per chi esegue la custodia cautelare di consegnare all'imputato (registrando la cosa in un verbale) «copia del provvedimento unitamente ad una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa». All'imputato che non conosce la lingua italiana, il documento deve essere consegnato «tradotto in una lingua a lui comprensibile». Se non è disponibile la comunicazione scritta «in una lingua comprensibile all'imputato», le informazioni «sono fornite oralmente» dagli inquirenti, che provvederanno in seguito a consegnare il documento tradotto. In caso di mancata consegna della comunicazione per iscritto dei diritti, è prevista la nullità degli atti successivi.

Nove diritti da conoscere «in forma chiara e precisa»
Ma cosa deve contenere esattamente la comunicazione? Si tratta di nove punti specifici: dal diritto a nominare un difensore di fiducia e di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge al diritto ad ottenere una adeguata informazione sulle accuse ed avere l'assistenza di un interprete e alla traduzione degli atti del procedimento. Poi c'è il "classico" diritto ad avvalersi della facoltà di non rispondere; quello di avere accesso agli atti processuali e di informare le autorità consolari e i propri familiari. Segue il diritto all'assistenza medica d'urgenza e di essere sentito da un giudice entro 5 giorni (in caso di incarcerazione) o 10 giorni (se viene applicata altra misura cautelare). Il debutto delle nuove modalità informative un mese dopo la pubblicazione in «Gazzetta» del Dlgs.

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