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Questo articolo è stato pubblicato il 09 luglio 2014 alle ore 17:01.
L'ultima modifica è del 09 luglio 2014 alle ore 18:38.

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Le nuove regole sulla vendita della casa
Trascorsi altri 12 mesi senza che la vendita sia stata realizzata, questo valore viene decurtato del 15% per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento della vendita. In alternativa, l'erede può vendere da sé l'immobile, in accordo con la banca finanziatrice, purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento del mandato. Le eventuali somme rimanenti dalla vendita in eccesso rispetto a quelle necessarie per estingere il finanziamento andranno al cliente o ai suoi eredi. La nuova norma esclude comunque che al cliente mutuatario siano richieste somme superiori al valore di vendita dell'immobile perché l'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Con questa nuova regola si tutela poi chi compra la casa perché le domande giudiziali opponibili alla vendita vengono rese inefficaci.

La norma di salvaguardia per le banche
La riforma del prestito vitalizio ipotecario obbliga il Ministero dello Sviluppo economico a definire con un proprio decreto, da emanare entro tre mesi dall'approvazione definitiva della legge, la disciplina di attuazione della proposta di legge nella quale andranno indicati i "casi di significativa riduzione del valore dell'immobile" e le modalità che possono attivare la richiesta della banca finanziatrice ai clienti di rimborsare integralmente il prestito. In questo modo si introduce una garanzia per le banche, quella di non trovarsi a subire pesanti perdite se, per un crollo del mercato immobiliare, il valore delle case ricevute in garanzia scendesse sotto il valore dei prestiti erogati, perché ciò renderebbe conveniente ai clienti o ai loro eredi non rimborsare il prestito e lasciare alla banca la casa con il relativo "cerino" di un bene che vale meno del denaro che si è erogato. Il ministero dovrà poi indicare le regole di trasparenza sulle modalità di offerta al pubblico del contratto di prestito vitalizio ipotecario.

Le altre regole sui rimborsi
Viene introdotta la possibilità di concordare, al momento della stipula del prestito vitalizio ipotercario, le modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese (in deroga al principio generale secondo cui interessi e spese sono rimborsati al termine del contratto), prima del verificarsi degli eventi, risolutivi del contratto che obbligano al rimborso integrale (morte del cliente finanziato, trasferimento in tutto o in parte, della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sulla casa data in garanzia – usufrutto, come nel caso della vendita della nuda proprietà -, atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione sulla casa di diritti reali di garanzia a favore di terzi – cioè di un'altra ipoteca -). Viene esclusa la capitalizzazione annuale degli interessi, cioé il meccanismo in base al quale annualmente gli interessi maturati sono computati in aumento del capitale). La riforma poi specifica che, in caso di inadempimento al rimborso graduale pattuito degli interessi e delle spese, la banca può invocare il ritardato pagamento come causa di risoluzione del contratto se il ritardo accade almeno sette volte anche non consecutive. Per ritardato pagamento si intende quello effettuato tra il 30esimo e il 180esimo giorno dalla scadenza della rata (articolo 40, comma 2 del Testo unico bancario).

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