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Questo articolo è stato pubblicato il 16 luglio 2014 alle ore 11:57.

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No dell'Autorità Garante della privacy al sollecito di pagamento presso il datore di lavoro delle quote condominiali. Nel mirino dell'Autority il comportamento di un amministratore che aveva inviato un sollecito di pagamento al datore di lavoro di un condomino in ritardo con il saldo di alcune rate anziché a lui personalmente. Il sollecito, inviato su richiesta del proprietario dell'appartamento affittato al condomino moroso, era stato spedito a un indirizzo email accessibile da chiunque sul posto di lavoro e riportava anche l'ammontare del debito.

L'Autorità, intervenuta su reclamo dell'interessato, ha accertato che l'amministratore è incorso in un trattamento di dati non conforme alla legge, perché lesivo della dignità della persona ed effettuato senza consenso del condomino, che non aveva autorizzato quel tipo di comunicazione. Il Garante, inoltre, ha prescritto all'amministratore di adottare le misure necessarie in grado di assicurare effettivamente il rispetto delle regole poste dal Codice privacy a tutela della comunicazione di dati personali a terzi e di impartire adeguate istruzioni in merito al personale in servizio presso il proprio studio.

Il Garante ha stabilito che la circostanza che l'amministratore non fosse presente nello studio, di cui è titolare, quando è stata inviata la mail non lo esonera dalla condotta tenuta dai propri dipendenti né fa venir meno la sua qualità di "titolare del trattamento" e quindi la sua responsabilità per l'illecita comunicazione. Con un autonomo procedimento il Garante si riserva di applicare un'eventuale sanzione amministrativa per l'illecito commesso.

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