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Questo articolo è stato pubblicato il 21 luglio 2014 alle ore 08:21.

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È sicuramente prioritaria, per gli imprenditori, l'aspirazione per vere liberalizzazioni o almeno per semplificazioni sostanziali, quelle cioè che riducono i requisiti soggettivi e strutturali per esercitare le numerose attività economiche regolamentate, tradizionalmente soggette ad autorizzazione preventiva. Vi è però l'esigenza di rendere più semplici anche le procedure o le modalità per avviare tali attività.

Secondo il Documento di Economia e Finanza (DEF 2014) dovrebbero essere emanate innovazioni su questo tema entro ottobre. La Corte Costituzionale con la sentenza 164/12 ha fatto una affermazione "rivoluzionaria": le procedure amministrative delle PA sono "prestazioni" al cittadino e alle imprese e pertanto devono essere comprensibili e facilmente applicabili dagli utenti. Ma per ottenere "prestazioni" efficaci, semplici e poco costose, occorre intervenire sulle seguenti procedure: SCIA; SUAP (Sportello Unico Attività Produttive); COMUNICA (Comunicazione Unica); Agenzia per le Imprese.

SCIA
Ormai per iniziare la maggior parte delle attività non liberalizzate è prevista la procedura SCIA (articolo19 della legge 241/90). Ma le regole della SCIA per l'operatore che la compila sono causa di incertezze e rischi sia al momento della redazione, sia nella fase di controllo da parte degli enti. Quasi sempre occorre essere assistiti da consulenti o da associazioni di categoria. Per questo un autorevole studioso ha affermato che la SCIA "è una procedura per privati coraggiosi".

Le difficoltà per l'aspirante imprenditore sono causate da questi fattori:
-è costretto ad autocertificare il possesso di requisiti che le normative specifiche di ciascuna attività spesso descrivono in modo ambiguo, a volte incomprensibile, sollevando dubbi anche nei funzionari pubblici;
-l'ente dovrebbe controllare la SCIA entro 60 giorni, ma in realtà lo può fare anche successivamente; in pratica non c'è un termine;
-anche quando l'esito del controllo è positivo, l'imprenditore non ha il diritto ad avere un attestato sulla correttezza della SCIA.

SUAP
Anche se formalmente lo Sportello Unico Attività Produttive è istituito in gran parte dei Comuni, di fatto funziona con le modalità previste dal DPR 160/10 in un numero limitato.

Non funziona per lo più perché:
-i vari enti che intervengono nel procedimento complesso (Vigili del Fuoco, ASL, Soprintendenze, ecc.) applicano tempistiche non omogenee;
-i Comuni piccoli spesso non hanno strumenti informatici idonei;
-non sono spesso chiari i rapporti con il SUE ( Sportello Unico per l'Edilizia);
-le informazioni sulle procedure tecniche e sulla compilazione dei modelli sono complesse.

COMUNICA
Il modulo COMUNICA (l. 40/07) è la copertina di più files destinati a quattro uffici: registro imprese, ufficio IVA, INPS, INAIL. La collezione di files che, a seconda dei fatti da comunicare, può variare di numero, è ricevuta dal registro imprese che si limita a girare i singoli files agli altri enti. La Camera di Commercio non ha ovviamente le competenze per verificare i files destinati agli altri enti e per dare consulenza alle imprese e loro consulenti sulle relative problematiche.

Del resto l'utente ha la facoltà, in alternativa a COMUNICA, di spedire i moduli specifici direttamente agli enti interessati con i quali può confrontarsi.
In conclusione COMUNICA oggi è una complicazione sia per il registro imprese sia per gli utenti, perché non assicura loro un contatto immediato con i vari enti competenti.

AGENZIE DELLE IMPRESE
Queste strutture sono state immaginate (DPR 159/10) per aiutare le PMI a semplificare le procedure per l'avvio delle attività regolamentate e concentrare i funzionari pubblici sui controlli ex post. Sono solo cinque oggi le Agenzie promosse dalle Associazioni di categoria, accreditate dal MISE, e destinate ad operare nelle Marche, Veneto, Lombardia, Lazio e Piemonte, ma sembra che la loro operatività sia irrilevante. Per rilanciarle occorrono contatti preliminari tra le Agenzie e gli enti pubblici con coordinamento delle Camere di Commercio, procedendo con gradualità nella sperimentazione ad esempio per tipi di attività.

ZONE A BUROCRAZIA ZERO
La normativa di riferimento (l. 221/12, articolo 37 bis e l. 98/13 articolo 37) è confusa e si intreccia con le disposizioni in cui si prevedono iniziative locali di "sperimentazione" nella semplificazione delle procedure per l'avvio dell'attività. È previsto un piano nazionale delle ZBZ da parte del MISE e Ministero PA che non è stato emanato e sembra che nella realtà nessuna ZBZ sia ancora operativa.

Questa inerzia probabilmente è dovuta al fatto che gli enti locali e le associazioni di categoria non vogliono rischiare di introdurre procedure operative di dubbia legittimità giuridica e che non si inseriscono nel sistema dei SUAP che dovrebbe essere omogeneo a livello nazionale.

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