Abc del decreto cultura, dall'art bonus agli sconti fiscali per ristrutturare gli alberghi
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9. DECRETO CULTURA/Grande progetto Pompei: semplificate le procedure di gara

Semplificate le procedure amministrative per la realizzazione del Grande Progetto Pompei. Previste deroghe al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Dlgs 163/2006). Il direttore generale del Grande Progetto Pompei ha la possibilità di operare in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 20, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 185/2008 per i commissari straordinari nelle opere pubbliche. Sono fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura — Ufficio territoriale del Governo. Previsto un elenco di obblighi di cui il direttore deve assicurare l'adempimento nell'affidamento dei contratti e che delineano la procedura da seguire per la selezione delle imprese (avviso di pre-informazione; formazione dell'elenco delle imprese interessate; inviti a presentare le offerte sulla base dell'elenco; esclusione dall'elenco delle aziende che non hanno risposto) e l'aggiudicazione dei contratti (possibilità di utilizzare, in luogo del massimo ribasso, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media). Inoltre, il potere di sostituire, con un'attestazione, la verifica dei progetti è stato attribuito al direttore. Si innalza della soglia per il ricorso alla procedura negoziata a 1,5 milioni di euro. Previsti specifici obblighi finalizzati ad assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata (pubblicazione sul web delle lettere di invito, dell'elenco, del dettaglio delle offerte e degli esiti della gara). Circa la verifica dei requisiti è previsto che il direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia fornito, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, o la conferma delle sue dichiarazioni. Previsto che il direttore assegni un termine, non superiore a quindici giorni, perché l'impresa dimostri il possesso dei requisiti, scaduto il quale il contratto è risolto di diritto. Elevata dal 2% al 5% la misura della garanzia depositata a corredo dell'offerta. Circa l'esecuzione d'urgenza dei contratti e la consegna dei lavori si consente sempre l'applicazione dell'esecuzione d'urgenza dei contratti, di cui al comma 12 dell'articolo 11 del Codice. Relativamente alla facoltà di revoca del responsabile unico del procedimento e la facoltà di attribuzione delle sue funzioni alla segreteria tecnica di progettazione si consente al direttore generale di progetto di revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento, al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi. Prevista la sostituzione della verifica dei progetti con un'attestazione del responsabile unico del procedimento, rilasciata dal direttore generale di progetto. Interventi volti ad accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, prevedendo tra l'altro che: a) il comando di personale presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto e presso l'Unità «Grande Pompei» non sia assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza; b) l'approvazione da parte del Comitato di gestione del Piano strategico per lo sviluppo delle aree; c) la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia; d) l'adozione, da parte del direttore generale di progetto, di un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione (articolo 2).
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