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Questo articolo è stato pubblicato il 16 ottobre 2014 alle ore 06:38.
ROMA
Non privilegi personali ma «prerogative» dell'organo, a tutela della sua indipendenza e del suo regolare funzionamento. Prerogative cui si lega la «riservatezza», che garantisce la sfera comunicativa del Capo dello Stato. Di questo si tratta e di questo bisogna tener conto nel valutare la decisione della Corte d'assise di Palermo di escludere la presenza degli imputati Riina, Bagarella e Mancino all'"udienza" che si terrà al Quirinale il 28 ottobre, per ascoltare la testimonianza di Giorgio Napolitano nel processo sulla trattativa Stato-mafia. E di questo si deve tener conto anche in funzione della presenza o meno - in videoconferenza - dei giornalisti, ammessa dalla Corte fatte salve le diverse determinazioni del Quirinale. L'esame testimoniale dovrà infatti garantire la riservatezza della sfera "protetta" dell'organo, a rischio specie se sarà "pubblico", cioè in presenza della stampa.
Da questi punti fermi parte la riflessione del costituzionalista Massimo Luciani, ordinario alla Sapienza di Roma, sulla decisione della Corte e sulle polemiche suscitate per il timore che l'esclusione della presenza degli imputati - "sacrificata" sull'altare di privilegi e non di prerogative costituzionali dell'organo - possa addirittura ipotecare il processo e destinarlo alla nullità. Un rischio che per Luciani non esiste, perché i giudici hanno colto «i profili costituzionali della vicenda» e in questa chiave l'hanno correttamente risolta. «Non stiamo discutendo tanto dei diritti di libertà del cittadino Giorgio Napolitano (con riferimento alla libertà del domicilio, ndr) e del loro bilanciamento con il diritto di difesa degli imputati. Stiamo discutendo soprattutto delle garanzie dell'organo costituzionale Presidenza della Repubblica, di cui il cittadino Giorgio Napolitano è titolare».
L'articolo 205 Cpp regola la testimonianza del Presidente limitandosi a stabilire che venga assunta «nella sede in cui egli esercita le funzioni di Capo dello Stato». Silenzio sulle modalità concrete di assunzione, tant'è che la Corte ha ritenuto di applicare «in via analogica» l'articolo 502 Cpp, riguardante l'esame del testimone al domicilio, in quanto compatibile con la tutela costituzionale della sede in cui il Presidente della Repubblica esercita le funzioni di Capo dello Stato. Tutela da bilanciare con quella accordata al diritto di difesa. Ebbene, in questo bilanciamento la Corte ha dato maggiore rilievo all'immunità della sede e bene ha fatto, secondo Luciani, perché il Quirinale non è il domicilio del cittadino Napolitano ma la sede in cui il Presidente esercita le funzioni di Capo dello Stato. «Quando sono in gioco prerogative costituzionali, non si tratta di tutelare i normali diritti dei cittadini, in questo caso del testimone Napolitano che è anche Presidente della Repubblica, ma di tutelare le prerogative dell'organo Presidenza della Repubblica. Perciò l'ordinamento mette l'accento soprattutto sull'immunità della sede». Non a caso, l'articolo 205 Cpp distingue la testimonianza del Capo dello Stato da quella di altri organi costituzionali: nel primo caso indica tassativamente il luogo in cui va assunta, nel secondo, invece, lascia aperta la possibilità che venga assunta anche in dibattimento. La ragione è presto detta: «Il Capo dello Stato è il rappresentante dell'unità nazionale e la sede in cui esercita la sua funzione è il luogo in cui sono proiettati la Repubblica e la Nazione. Perciò, quando si dice che il Quirinale è "la casa degli italiani", effettivamente si dice una verità». La testimonianza nella sede dell'organo «esalta», quindi, le esigenze di garanzia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico e del prestigio del Presidente, «che altro non è che il prestigio della Nazione». È dunque «evidente» che la presenza degli imputati, in quella "sede", non è affatto imposta, non tanto da ragioni processuali (la legge - dice la Corte d'assise - già vieta a Riina e Bagarella di intervenire personalmente nell'aula di udienza) ma costituzionali. «Tutti gli imputati hanno la garanzia essenziale della difesa tecnica, cioè della presenza dei loro avvocati, ferma restando l'esigenza di particolare riservatezza». Esigenza che non impone la secretazione (della testimonianza resterà comunque traccia nelle registrazioni e nei verbali) ma che va comunque tutelata.
È stata la Consulta a segnalare questa garanzia rispetto alla sfera delle comunicazioni del Presidente. «Ciò significa che in sede di assunzione della testimonianza quella garanzia non può essere violata per soddisfare le curiosità di qualcuno», spiega Luciani. Se domande e risposte avessero una qualche attinenza con quella sfera protetta, «si porrebbe un serio problema, che il Codice non regola precisamente». Tutto dipenderà dalla «conduzione» dell'esame. «Ma l'ordinanza della Corte è così equilibrata - conclude Luciani - da far pensare che i giudici siano ben consapevoli dei termini costituzionali della questione».
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