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Questo articolo è stato pubblicato il 10 novembre 2014 alle ore 19:39.
L'ultima modifica è del 11 novembre 2014 alle ore 12:20.

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Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto legislativo per le commissioni censuarie. Si tratta del decreto attuativo che rimette in moto le commissioni censuarie, primo tassello della riforma del catasto per censire gli oltre 62 milioni di immobili presenti in Italia. Le nuove commissioni censuarie locali sono 106, a cui si aggiunge la commissione censuaria centrale con sede a Roma che ha funzione di “supervisore”.

Commissioni chiamate a rivedere i parametri per gli estimi catastali
Il provvedimento stabilisce ruolo e composizione delle nuove commissioni, chiamate a rivedere i parametri per gli estimi catastali, con relativo impatto quindi sulla tassazione dell'immobile. A questo scopo verrà elaborato un coefficiente che terrà conto di qualità, localizzazione, anno di costruzione, stato conservativo degli immobili.

I compiti delle commissioni
Le commissioni censuarie locali, che si insedieranno entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l'altro, di validare le funzioni statistiche determinate dall'Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Le funzioni statistcihe devono esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all'interno di uno stesso comune. La Commissione censuaria centrale decide sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate e dei Comuni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d'estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d'estimo dei fabbricati. La Commissione centrale esercita poteri sostitutivi nel caso in cui le commissioni locali non provvedano alla validazione delle funzioni statistiche.

Articolazione in tre sezioni
Le commissioni censuarie locali e quella centrale sono articolate in tre sezioni: una competente in materia di catasto dei terreni, una in materia di catasto urbano e un'altra specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni fatte pervenire dall'Agenzia delle Entrate, dall'Anci e dal Prefetto. Faranno parte delle commissioni i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di econometria. La composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.

In commissione 25 componenti effettivi, 21 supplenti più il presidente
La Commissione censuaria centrale prevede 25 componenti effettivi (di cui 4 di diritto) e 21 supplenti, più il presidente. Per i componenti di diritto (il direttore dell'Agenzia delle Entrate e 3 direttori centrali dell'Agenzia) non sono previsti i supplenti perché ad essi è riconosciuta la possibilità di conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute. Le nomine degli altri componenti avviene con un decreto del ministro dell'Economia sulla base delle designazioni pervenute dall'Anci, dagli organi di autogoverno della magistratura e di alcuni ministeri.

Individuate le incompatibilità
Non possono essere componenti delle commissioni i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l'appartenenza alla Guardia di Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie tributarie. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie durano in carica 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità.

Valore patrimoniale in base ai metri quadri
a novità è che con le nuove norme il valore patrimoniale non sarà più calcolato in base al numero dei vani ma ai metri quadri, tenendo conto anche della collocazione e delle caratteristiche edilizie dell'immobile. Primo passo della più ampia riforma catastale, al provvedimento sulle commissioni seguirà poi uno sul meccanismo di individuazione del valore patrimoniale medio ricorrendo a specifici algoritmi. Dopodiché si passerà al censimento vero e proprio, operazione questa che potrebbe richiedere circa 5 anni.

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