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Questo articolo è stato pubblicato il 28 novembre 2014 alle ore 06:39.

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ROMA
Una riforma con 95 articoli di legge modificati tra codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario. Oltre cento pagine con articolati di legge scritti come se dovessero essere già discussi e approvati in Parlamento.
In altre parole, quel che lunedì scorso Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, ha presentato al premier Matteo Renzi, è un sistema organico di nuove regole in grado di incidere in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata. Gratteri, a capo di una Commissione insediata a Palazzo Chigi proprio con questo scopo il 30 luglio, in meno di quattro mesi ha ultimato il lavoro e la conferma è giunta ieri dallo stesso magistrato nel corso di un convegno sull'usura all'Università di Firenze.
Le materie sulle quali la Commissione Gratteri ha inciso sono molte, a partire dalla proposta di inasprire le pene per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (articolo 416 bis del codice penale) e "rivedere" il reato di voto di scambio politico mafioso (416 ter). In buona sostanza l'intento è quello di tagliare la testa (oltre che la manovalanza) delle mafie e recidere il cordone ombelicale con la politica, senza le quali non esisterebbero.
Sul fronte dell'inasprimento delle pene la Commissione Gratteri suggerisce al Governo (e di conseguenza al Parlamento) di porre fine all'assurda disparità di trattamento con l'articolo 74 del Dpr 309/90 che punisce con la reclusione non inferiore a 20 anni chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per i promotori, gli organizzatori e coloro che dirigono l'associazione mafiosa, invece, l'articolo 416 bis prevede la reclusione da 9 a 14 anni e, se l'associazione è armata, la pena per i promotori va da 12 a 24 anni. Il paradosso, come ha spesso sottolineato Gratteri, è che molto spesso i capi dell'organizzazione criminale non commettono i "reati fine", con la conseguenza di essere condannati per il solo reato associativo ed essere dunque pronti a ritornare alla piena attività criminale dopo pochi anni di carcere.
Nonostante l'approvazione di una recente modifica legislativa (legge 62 del 17 aprile 2014) sembra destinato a tornare sotto i riflettori il voto di scambio politico-mafioso (articolo 416 ter). La nuova normativa prevede che chiunque accetta la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La legge, già oggetto di dure critiche in fase di approvazione, come ha scritto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Calogero Gaetano Paci, fino a pochi mesi fa a Palermo, «è oggetto di ulteriori strali a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 36382 depositata il 28 agosto 2014, con cui è stata annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva condannato l'ex europarlamentare Antonello Antinoro».
Tra le tante modifiche della Commissione Gratteri anche il trasferimento del controllo della polizia penitenziaria dal Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) al ministero della Giustizia.

robertogalullo.
blog.ilsole24ore.com
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