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Questo articolo è stato pubblicato il 29 novembre 2014 alle ore 08:13.
MILANO
Se il fatto non è rilevante la punibilità va esclusa. Il consiglio dei ministri di lunedì sera ha all'ordine del giorno l'esame preliminare dello schema di decreto legislativo che accoglie le proposte elaborate dalla commissione del ministero della Giustizia presieduta da Francesco Palazzo con l'obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione.
L'istituto, costruito come causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che hanno commesso fatti di interesse penale, caratterizzati però da una complessiva tenuità del fatto, evitando l'avvio di giudizi complessi e dispendiosi quando la sanzione penale non è necessaria. Resta la possibilità, per le persone offese, di ottenere comunque risarcimento in sede civile.
Il nuovo articolo 131 bis del Codice penale incardina il giudizio di «particolare tenuità del fatto» su due criteri: la particolare "leggerezza" dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo si articola a sua volta in due ulteriori indici-requisiti, costituiti dalle modalità della condotta e dall'«esiguità del danno o del pericolo». La non abitualità, invece, esige che il reato oggetto del giudizio non deve inserirsi in un rapporto di collegamento con altri episodi criminosi (come capita ad esempio nel caso di un furto, seppur minimo, ma che rappresenta anello di una catena comportamentale).
La nuova causa di esclusione da punibilità si applica ai reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni oppure con una sanzione pecuniaria, sola o congiunta alla medesima pena. La causa di non punibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo. In sede predibattimentale, il giudice, prima di emettere sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto, deve ascoltare anche la persona offesa (alla quale non è peraltro attribuito un potere di veto), permettendole così di intervenire sul tema della tenuità, come è del resto previsto per il pubblico ministero e l'imputato. Il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto, che presuppone comunque un accertamento sull'esistenza del reato e sulla sua ascrivibilità all'imputato, risulta efficace nel giudizio civile per il risarcimento del danno. A causa del requisito della "non abitualità" del comportamento, infine, le decisioni che accertano la particolarità tenuità del fatto saranno iscritte nel Casellario giudiziale.
Con il decreto si punta, in sostanza, a raggiungere il duplice obiettivo di eliminare dall'area del penalmente rilevante fatti che non hanno gravità tale per restarvi e di alleggerire il carico giudiziario quando l'archiviazione avviene nelle prime fasi.
Il consiglio dei ministri si occuperà poi di un disegno di legge indirizzato a rivedere il regime dell'estradizione e delle rogatorie chieste dall'estero. Quanto a queste ultime il disegno di legge inserisce un doppio esame, politico e giurisdizionale, sull'esistenza in concreto delle condizioni dell'assistenza giudiziaria, distinguendo i relativi poteri ed evitando inutili sovrapposizioni.
Nuovo esame anche per la delega sulla riforma del Codice di procedura civile, già approvata il 29 agosto. Il ministero della Giustizia ha ritoccato il testo sotto due aspetti: il perimetro delle competenze del tribunale della famiglia soprattutto sul fronte delle questioni che riguardo i minorenni e l'attribuzione alle parti del costo degli esperti nei procedimenti di competenza del tribunale delle imprese.
Anche per il ddl sulla prescrizione è previsto un passaggio in cdm. Si valuta l'ipotesi di uno stralcio della misura dal complessivo pacchetto sul processo penale, per poi avviare il testo in commissione Giustizia alla Camera.
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