Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 08 dicembre 2014 alle ore 13:17.
L'ultima modifica è del 15 dicembre 2014 alle ore 14:29.

My24

Voluntary disclosure non solo dai paradisi fiscali. La legge sull'emersione e il rientro dei capitali dall'estero appena approvata dal Parlamento prevede anche una procedura per sanare l'evasione di redditi con cui sono stati formati capitali non esportati oltreconfine. L'emersione riguarda contanti (anche detenuti nelle cassette di sicurezza) immobili «fantasma», beni ereditati e non riportati in successione. L'adeguamento in ambito nazionale può completare l'iter per il rientro dall'estero.

La legge sull'emersione e il rientro dei capitali dall'estero approvata dal Parlamento la scorsa settimana (la voluntary disclosure) prevede anche una procedura di collaborazione volontaria «nazionale».
C'è la possibilità di sanare, con la nuova procedura, anche l'evasione di redditi con cui siano stati formati capitali non esportati all'estero: ad esempio, quelli detenuti nelle cassette di sicurezza.
Le riflessioni che sin da subito devono fare i contribuenti e i loro consulenti che vogliono far emergere delle attività non dichiarate in Italia sono le reali motivazioni sottese all'uso del nuovo strumento.

Innanzitutto, se lo stesso contribuente ha deciso di aderire alla procedura di rientro dei capitali dall'estero, deve valutare il pericolo di decadere dagli effetti favorevoli della voluntary disclosure. La normativa prevede infatti - anche se non manca qualche opinione diversa - che la collaborazione sia completa; quindi, in caso di successivo accertamento, il contribuente potrebbe subire la revoca e il disconoscimento degli effetti favorevoli della procedura già azionata per i capitali all'estero che ormai però ha dichiarato.

Non mancherà infatti qualche soggetto che, nel clima di incertezza precedente all'approvazione della nuova norma sul rientro dei capitali, avrà prelevato ingenti somme dal suo conto corrente estero nell'errata convinzione che la chiusura del conto o i prelievi non siano poi riportati a tassazione una volta scoperti dall'amministrazione.
Peraltro, proprio la collaborazione volontaria si presta a essere l'unico strumento lecito per sanare tali prelievi magari detenuti in cassette di sicurezza o nelle case di questi contribuenti. Infatti, se i prelievi sono compatibili con le somme da dichiarare, si potrà chiedere all'amministrazione di riconoscere che le somme siano riconducibili ai capitali dichiarati.

Anche per le cassette di sicurezza detenute in Italia il cui contenuto non è stato dichiarato al momento della successione ereditaria, questo strumento appare l'unico utilizzabile per evitare gravose sanzioni e la sottoposizione a integrale tassazione ordinaria.
Si può ipotizzare anche l'utilizzo dello strumento per far emergere mobili e immobili non registrati (le cosiddette case fantasma non registrate al catasto): questi beni possono infatti essere significativi di redditi nascosti. Com'è noto, peraltro, l'uso del contante per pagamenti non può superare mille euro e ci sono specifiche segnalazioni in caso di utilizzo anomalo e ripetuto nonché frazionato di contante per tutti gli operatori commerciali, non solo per le banche. I mezzi di cui dispone l'Amministrazione finanziaria sono tali e tanti che a oggi, più di qualche tempo fa, è impossibile pensare di sfuggire allo studio incrociato delle banche dati di cui il Fisco dispone.

L'istituzione dell'archivio dei rapporti finanziari, come sezione dell'Anagrafe tributaria, con procedure esclusivamente telematiche, rappresenta infatti un grande strumento di indagine per l'amministrazione, dal momento che è ormai possibile confrontare le dichiarazioni dei contribuenti, anche passate, con i loro conti correnti e con tutte le operazioni di acquisto, vendita e spese effettuate da loro, dai loro familiari e dai soggetti da loro delegati.
Spesso, peraltro, prima della decadenza dell'ultimo anno di accertamento, partono richieste di informazioni e giustificazione da parte del Fisco dalle quali scaturiscono accertamenti su tutte le annualità precedenti e sulle successive, perché si superano le soglie di rilevanza penale.
Anche il moltiplicarsi delle segnalazioni antiriciclaggio è un patrimonio informativo per l'amministrazione tale da far scaturire numerosi accertamenti fiscali. Quindi, chi è consapevole che i movimenti dei propri conti correnti, negli ultimi cinque anni, non sono coerenti con le dichiarazioni presentate, avrà un motivo in più per riflettere sull'opportunità di aderire alla nuova procedura.

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi