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Questo articolo è stato pubblicato il 20 dicembre 2014 alle ore 08:12.
L'ultima modifica è del 21 dicembre 2014 alle ore 10:02.

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Dal 1° gennaio 2015 “spazio” al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni prive di una struttura significativa. Si tratta di un nuovo regime introdotto dalla legge di Stabilità 2015 che prevede una determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap in misura del 15 per cento. Il reddito si determina moltiplicando i ricavi o compensi percepiti per una percentuale di redditività che rappresenta la forfetizzazione dei costi.

La semplicità di computo del reddito si “accompagna” a una estrema semplificazione degli adempimenti: il soggetto che accede al forfait è esonerato dagli obblighi contabili ai fini Iva (compreso la dichiarazione e la comunicazione annuale) e delle imposte sui redditi, non è soggetto a ritenute, non è sostituto d’imposta, è escluso dall’applicazione dell’Irap e degli studi di settore e parametri. È escluso, altresì, da alcuni obblighi cui si è tenuti ordinariamente: presentazione dello “spesometro” e comunicazione delle operazioni con operatori black list.

In linea generale, il regime forfettario non consente la detrazione dell’Iva e non prevede addebito per rivalsa; ne deriva che il regime appare maggiormente conveniente per i soggetti che operano nei confronti di consumatori finali e con elevato valore aggiunto in quanto a fronte di un’Iva indetraibile non addebitano l’imposta ma probabilmente manterranno invariati i prezzi con un beneficio pari all’Iva che avrebbero addebitato al netto di quella non detratta sugli acquisti.

Per accedere (e permanere) al regime occorre soddisfare quattro condizioni:

i ricavi o compensi non devono superare le soglie previste dalla legge che variano da 15mila a 40mila euro a seconda dell’attività esercitata;

le spese per prestazioni di lavoro non devono superare 5mila euro;

non si deve possedere uno stock di beni mobili strumentali, al lordo egli ammortamenti, superiori a 20mila euro;

i redditi di lavoro dipendente o pensione eventualmente percepiti non devono essere prevalenti rispetto a quelli d’impresa o professionali, a eccezione del caso in cui la somma di tutti non superi 20mila euro. I requisiti di accesso vanno verificati rispetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente; per accedere nel 2015 al regime forfetario occorre quindi riferirsi al 2014.

I soggetti che rispettano le quattro condizioni devono dal 1° gennaio entrare nel regime in quanto è il regime naturale per gli stessi, a meno che siano contribuenti minimi (5% di sostitutiva) che possono continuare a esserlo fino a scadenza naturale del regime. Si può tuttavia scegliere il regime ordinario se lo si valuta più conveniente.

Nell’ambito del regime forfetario è prevista una “agevolazione nell’agevolazione” per le nuove iniziative produttive. Infatti, il reddito determinato forfetariamente da assoggettare al 15% è ridotto di un terzo, per il periodo di inizio dell’attività e per due successivi, laddove una persona fisica intraprenda una nuova iniziativa economica. Per accedere a tale ulteriore agevolazione è necessario, oltre a rispettare i requisiti per l’accesso al forfait, che nei tre anni precedenti non sia stata svolta un’attività, neanche in forma associata o familiare e che la nuova attività non costituisca la mera prosecuzione di un’altra già svolta in passato, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Il nuovo regime forfetario per le start up sostituisce il regime delle nuove iniziative produttive dell’articolo 13 della legge 388/2000. Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso per il 2014 di tale ultimo regime, potrà passare, ricorrendone i requisiti, al nuovo regime forfetario per le start up ma solo limitatamente ai periodi imposta che ancora mancano al completamento del triennio.

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