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Questo articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2015 alle ore 08:10.
L'ultima modifica è del 30 agosto 2015 alle ore 15:30.

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I benefici fiscali connessi all’esecuzione dei lavori edili impongono la conoscenza e l’applicazione delle norme sulla Scia (Segnalazione inizio attività) in vigore dal 28 agosto (legge 124/15, articolo 6). Gli interventi finalizzati all’attuazione del piano casa, frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari (Sblocca Italia, Legge 164/14) , contenimento dei consumi energetici, manutenzioni straordinarie, realizzazione di posti auto, eliminazione di barriere architettoniche, contenimento di inquinamento acustico, attuazione di sicurezza statica, bonifica dell’amianto, attivazione di pannelli solari, collocazione di condizionatori d’aria, sono alcuni degli interventi che, per essere fiscalmente detraibili, esigono una regolarità edilizia e cioè quantomeno una comunicazione o segnalazione di inizio attività.

Appunto sulla segnalazione (Scia) il legislatore è intervenuto questo mese con la legge 124 inserendo (articolo 6) due principi: il primo è di elasticità, poiché si impone una sorta di necessario tentativo di conciliazione affinché una procedura non completamente regolare sia “conformata”, attuando ciò che l’amministrazione ritiene corretto. Il secondo principio è che l’amministrazione ha un termine massimo di 18 mesi per annullare una Scia illegittimamente ottenuta.

Ambedue questi principi hanno particolare rilievo perché un’attività edilizia non legittima fa perdere i benefici fiscali (articolo 49, Dpr 380/01), con il rischio di vanificare progetti, adempimenti bancari, contratti e cioè tutto il procedimento finalizzato ad ottenere il vantaggio fiscale . Con l’obbligo di conformazione previsto dalla legge 125/15, prima di adottare dinieghi o sanzioni l’amministrazione deve indicare all’interessato le modifiche da apportare come, ad esempio, una diversa dimensione, e a volte financo una diversa qualità di materiali (con previsioni peraltro criticate dai Tar: Liguria 718/ 15 n. 718 su un tetto in laterizio; 1834/10 sulla tipologia di serramenti).

Se supera il limite di 18 mesi dalla data della segnalazione, l’amministrazione perde qualsiasi potere di intervenire a meno che non risultino utilizzate documentazioni non veritiere (risultanti tali da sentenze penali passate in giudicato). Con l’attuale regime della Scia, applicabile a tutte le domande presentate dal 28 agosto (poiché la legge 124/15 non contiene innovazioni di tipo “processuale”: Tar Piemonte, sentenza 1114/15), il rischio massimo per il cittadino è che vi sia (entro 60 giorni) una richiesta di “conformazione” (da eseguire nei successivi 30 giorni); superata tale scadenza, il soggetto interessato può contare sul consolidarsi della Scia ottenuta dal Comune. Quand’anche poi sopravvenga, entro 18 mesi,un annullamento adeguatamente motivato (articolo 21 nonies, Legge 241/90, modificato nel 2015), oppure nel caso in cui il Tar annulli la Scia su ricorso di un terzo (articolo 19, comma 6 ter della Legge 241, modificato nel 2015), opera l’articolo 38 del Dpr 380/01 e cioè l’intervento è soggetto alla sola sanzione pecuniaria nei casi in cui la riduzione in pristino non sia possibile. Dall’agosto 2015, quindi, assume rilievo particolare la posizione dei vicini (o dei concorrenti, “contro interessati” al titolo edilizio) e il cittadino dovrà seguire le indicazioni suggerite dalla magistratura (Tar Torino, 1 luglio 2015, n. 1114): occorre una particolare prudenza prima di avventurarsi nell’avvio della nuova attività ed è opportuno avviare da subito dei contatti con i possibili titolari di interessi confliggenti al fine di dirimere immediatamente possibili divergenze.

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