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Questo articolo è stato pubblicato il 01 settembre 2015 alle ore 06:35.

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La Germania ha deciso di sospendere il regolamento “Dublino”: cosa stabilisce il regolamento e in quali casi è possibile la sospensione?

Il sistema Dublino, che è esteso oltre ai Paesi Ue, a Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, è oggi costituito da un complesso normativo che vede al centro il regolamento n. 604/2013 il quale stabilisce criteri e meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide. Il sistema Dublino III ha modificato il regolamento n. 343/2003 il quale a sua volta aveva sostituito la Convenzione di Dublino. Il regolamento fissa specifici criteri per indicare lo Stato competente a decidere sull’asilo ma garantisce una certa flessibilità ispirata anche alla solidarietà tra gli Stati membri e a motivi umanitari. Proprio l’articolo 17 del regolamento permette a uno Stato membro di esaminare una domanda di protezione internazionale anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal regolamento. È richiesta una comunicazione tra Stati e l’inserimento dei dati nel sistema “Eurodac” (il meccanismo di rilevazione di impronte digitali).

A quale Stato compete, in base al regolamento Dublino, la decisione in materia di asilo?

L’articolo 7 fissa criteri indicati su scala gerarchica tenendo conto della situazione esistente nel momento di presentazione della domanda. I criteri servono a fare in modo che un unico Stato membro sia competente, da un lato a tutela dei richiedenti e dall’altro per evitare la presentazione di domande multiple e bloccare l’asylum shopping. Il criterio più significativo e di applicazione prevalente è quello geografico che attribuisce la competenza allo Stato di ingresso che deve così trattare le richieste di protezione ai fini dell’attribuzione dell’asilo e farsi carico del richiedente.

Che effetti ha la decisione di uno Stato membro sugli altri Paesi Ue?

Gli Stati membri decidono sull’attribuzione della protezione internazionale sulla base di quanto previsto nella direttiva “qualifiche” n. 2011/95 che prevede anche la consegna dei documenti di viaggio e del permesso di soggiorno. Chi ha ottenuto la qualifica può viaggiare nell’area Schengen ma per esercitare un’attività lavorativa deve richiedere il visto per motivi di lavoro. Tuttavia, la direttiva 2011/51 prevede che, chi gode di protezione internazionale e soggiorna in un Paese Ue da 5 anni, possa chiedere la carta per soggiornanti di lungo periodo che li autorizza a lavorare nei Paesi Ue.

Quali principi fissa il sistema Schengen? È possibile la sospensione del Trattato?

L’accordo di Schengen del 1985 e la sua Convenzione di applicazione del 1990 hanno cambiato aspetto e dimensioni nel corso degli anni. Principio cardine è l’abolizione delle frontiere interne e la costituzione di un’unica frontiera esterna, con regole comuni in materia di visti, richieste di asilo e controlli alle frontiere. Del sistema Schengen fanno parte 26 Stati, inclusi Paesi non Ue (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein), mentre sono esclusi Cipro, Romania, Bulgaria, Croazia, Irlanda e Regno Unito. L’eliminazione dei controlli alle frontiere comuni può essere sospesa per periodi limitati e per motivi di sicurezza.

Il passaggio da un Paese extra Ue a un Paese membro da quali regole è disciplinato?

Accanto a specifici accordi con determinati Stati, il Trattato di Schengen se ne occupa grazie all’applicazione di regole comuni alle persone che attraversano le frontiere esterne rispetto allo spazio Schengen, all’armonizzazione delle regole di ingresso e dei visti. È stato anche istituito il Sis, il sistema d’informazione Schengen che consente alle autorità nazionali poteri di controllo coordinati.

La decisione dell’Ungheria di alzare un muro per impedire l’ingresso di migranti, inclusi richiedenti asilo, è compatibile con il diritto Ue?

La scelta è contraria sia al Trattato e alla Carta Ue dei diritti fondamentali sia a trattati internazionali come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati.

La proposta di istituire un diritto di asilo europeo che cambiamenti dovrebbe determinare nell’attuale sistema?

Il vertice sull’immigrazione fissato per il 14 settembre dovrebbe servire a introdurre nuovi meccanismi. I tempi per l’adozione delle regole Ue sono però lunghi. Più utile, al momento, rafforzare l’applicazione dell’articolo 78, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che prevede risposte emergenziali per affrontare determinate situazioni e i programmi di reinsediamento.

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