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3/3 Casa, alimenti e successioni / Convivenze di fatto

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    DDL CIRINNà

    Casa, alimenti e successioni: ecco quali sono le regole per le unioni civili, le convivenze e i matrimoni

    3/3 Casa, alimenti e successioni / Convivenze di fatto

    Casa. Il convivente – in caso di morte del partner proprietario della casa comune – ha diritto di viverci per 2 anni, per un periodo pari alla convivenza se superiore ai 2 anni, ma mai per più di 5. Ove vi coabiti con figli minori o disabili, vi abiterà per non meno di 3 anni. Il diritto viene meno, però, se il superstite cessi di abitarvi stabilmente o instauri una nuova convivenza/unione civile/matrimonio. Se la casa era in locazione, il superstite ha diritto di subentro nel contratto. La convivenza, poi, diviene titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi popolari.

    Alimenti. In caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto del convivente a ricevere dall'altro (non il mantenimento, come per le coppie sposate) ma gli alimenti, spettanti, però, solo al partner che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Non solo. Gli alimenti, quantificati secondo le condizioni economiche delle parti, sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

    Successioni. Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, oltre all'espresso riconoscimento del diritto del convivente a partecipare agli utili dell'impresa familiare ove vi presti stabilmente l'opera, la coppia ha la possibilità di disciplinare i rapporti di natura economica, mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Contratto valido, solo se redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che attestino il rispetto delle norme.

    Chiusura del rapporto. La risoluzione del contratto di convivenza avviene per morte di uno dei contraenti, per matrimonio/unione civile tra questi o tra uno di essi ed un terzo, per accordo, o recesso unilaterale. In ogni caso, la risoluzione va redatta in forma scritta, nelle stesse forme previste in caso di disciplina dei rapporti patrimoniali. Se la coppia aveva scelto la comunione dei beni, anch'essa si scioglie. Il trasferimento di diritti reali immobiliari legati al contratto di convivenza, è di competenza notarile.

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