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2/3 Casa, alimenti e successioni / Unioni civili

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    DDL CIRINNà

    Casa, alimenti e successioni: ecco quali sono le regole per le unioni civili, le convivenze e i matrimoni

    2/3 Casa, alimenti e successioni / Unioni civili

    Casa. Dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, come per il matrimonio, deriva l'obbligo di coabitazione. Ma a tal fine, non basta concordare l'indirizzo della vita familiare e la comune residenza: occorre costituire l'unione con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, presenti due testimoni. Valido, anche per le unioni, l'art. 146 del Codice civile, che sospende il diritto all'assistenza morale e materiale per chi, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi.

    Alimenti. L'unione civile, ufficialmente costituita, non vincola all'obbligo di fedeltà, ma impone un reciproco dovere di assistenza materiale. Per assicurarne l'effettività, è prevista l'applicazione delle norme dettate, in tema di alimenti, dal Codice civile. Alimenti spettanti, dunque, al partner che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L'importo? Da quantificarsi in base alle condizioni economiche di ciascuna delle parti.

    Successioni. Unioni civili equiparate ai matrimoni, anche in punto di successione, grazie all'estensione ai soggetti uniti civilmente, degli stessi diritti previsti, da leggi e regolamenti, per i coniugi: il diritto del superstite a partecipare alla successione del defunto come erede legittimo (cui viene garantita, comunque, la quota di riserva), nonché il diritto a beneficiare della pensione di reversibilità e del Tfr maturato. Evidente, l'impatto sui bilanci pubblici.

    Chiusura del rapporto. L'unione civile, oltre che per morte di uno dei soggetti, può sciogliersi per volontà (anche disgiunta) delle parti, purché manifestata dinanzi all'ufficiale di stato civile. Non è necessario, però, alcun periodo di separazione. Un divorzio lampo, dunque. Ma la domanda, può proporsi solo decorsi tre mesi dalla data in cui le parti hanno espresso la volontà di dividersi. Ammesso, come per gli sposati, anche il divorzio dal giudice o dagli avvocati con negoziazione assistita.

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