La commissione Strutture della consulta regionale degli ordini degli Ingegneri della Lombardia ha espresso il proprio giudizio in merito alla NON applicabilità dell'articolo 104 del Dpr 380 del 2001 per cui, in materia di zona sismica di nuova classificazione, per gli interventi in corso relativamente agli edifici esistenti, NON è necessario presentare alcuna denuncia integrativa con la compilazione dei moduli 3 e 4 della Dgr x/5001.
Per tutti gli altri di interventi relativi invece a nuove costruzioni in corso alla data del 10 aprile 2016 la commissione Strutture ricorda come entro il prossimo 26 aprile vanno compilati i moduli 3 e 4 previsti dal Dgr 30/3/2016 oltre a una dichiarazione su carta semplice del decreto legge strutture che le strutture fino ad oggi realizzate sono conformi al progetto autorizzato.
Fino alla fine del 2016 è possibile ancora presentare il protocollo cartaceo presso lo sportello unico.
La modulistica è allegata alla delibera di giunta regionale n°5001 del 30 marzo 2016, pubblicata sul Burl n.14 del 7 aprile 2016 è disponibile sul sito della direzione generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione:
La premessa
La giunta regionale ha approvato il 30 marzo 2016 - Dgr n. X/5001 le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 13, comma 1, della legge regionale 33/2015.
La nuova zonazione sismica e la legge 33 sono entrambe efficaci dal 10 aprile 2016.
In particolare, la legge aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia).
Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'articolo 93, comma 1, del Dpr 380/2001 (‘'costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni''), relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.
Le novità immediate introdotte dalla legge 33 e dalla Dgr 5001/2016 sono:
trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio;
per i comuni in zona sismica 2 (alta sismicità): obbligo dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori;
per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell'avvio dei lavori;
attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività;
attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.
Per il primo anno sarà possibile, in alternativa al sistema informativo, presentare le istanze anche in formato cartaceo.
Nei Comuni in cui è cambiata la zona sismica, si richiama l'attenzione sull'obbligo di attenersi a quanto prescritto dall'articolo 12 della legge 33, in attuazione dell'art. 104 del Dpr 380/2001, in base al quale, tutti coloro che abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione, sono tenuti a farne denuncia entro il 26 aprile 2016 allo sportello unico dell'edilizia del proprio comune.
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