Norme & Tributi

Più facile restare nel «premiale»

  • Abbonati
  • Accedi
agenzia delle entrate

Più facile restare nel «premiale»

  • –di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Regime premiale salvo se l’indicazione infedele dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore non modifica la situazione di congruità, coerenza e normalità. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 24/E.

I benefici di cui possono fruire coloro che accedono al regime premiale sono: la preclusione degli accertamenti analitico-induttivi; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e una franchigia più elevata di quella ordinario nel caso di accertamenti da “redditometro”. I presupposti per accedere al regime premiale sono di due tipi: essere congrui e coerenti rispetto agli indicatori previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore e aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

La circolare precisa che l’indicazione infedele dei dati nel modello studi non sempre preclude l’accesso ai benefici previsti dal regime premiale. Secondo le Entrate il regime premiale resta comunque applicabile quando gli errori e le omissioni non comportano la modifica: dell’assegnazione ai cluster; del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati; del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza. Con riguardo all’eventuale incidenza dell’errore o dell’omissione sul calcolo dei ricavi stimati le Entrate precisano che se gli errori comportano la modifica dei ricavi o dei compensi stimati ma le risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati corretti sono di un ammontare non superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, il regime premiale resta salvo. In buona sostanza se con il ricalcolo dello studio di settore il contribuente mantiene congruità e coerenza, il regime di favore resta garantito.

I chiarimenti hanno il merito di essere più incisivi di quelli contenuti nella circolare 28/E dello scorso anno, ma sul punto destano comunque qualche perplessità.

La circolare precisa anche che sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 8 Dlgs 471/1997 solo i casi in cui i dati e le informazioni dichiarati in maniera infedele nel modello, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi , in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza. Ne deriva che errori commessi nella gestione dei dati e delle informazioni contenute nel modello studi che non si riflettono nell’analisi di congruità e di coerenza effettuata da Gerico sono irrilevanti sia ai fini del riconoscimento del regime premiale sia in termini sanzionatori più generali.

© Riproduzione riservata