Lo studio e l’applicazione del diritto tributario presentano non poche difficoltà. Queste sono dovute alla struttura delle leggi ma, soprattutto, alla quantità di esse.
Il diritto tributario è un diritto che dovrebbe essere come tutti gli altri, in quanto disciplina di rapporti. Cambiano le fattispecie che, ovviamente, non possono essere semplici, chiare e generiche come quelle del diritto penale. Le norme tributarie non aspettano che sia il giudice a decidere della tassabilità. Il contribuente deve dichiarare subito l’imposta. Le fattispecie del diritto tributario sono caratterizzate, in quanto rivolte al contribuente, da forte determinatezza. In questo sta la prima caratteristica della materia. Normalmente le fattispecie sono caratterizzate da fatti della vita disciplinati dal diritto comune, diritto privato e diritto commerciale. Ma il richiamo agli altri campi del diritto non è assoluto in quanto le regole del diritto tributario contengono delle deroghe preordinate a raggiungere gli scopi del diritto tributario. Tali deroghe non possono essere arbitrarie, irragionevoli, pena la loro incostituzionalità. L’eccessiva specificazione delle fattispecie tributarie rende la materia un complesso di norme casistiche. Anche in questo sta la peculiarità del diritto tributario. La casistica comporta il rischio di una mentalità giuridica di settore, avulsa dalla cultura giuridica generale che solo può fornire a chi decide la cognizione e la coscienza dei principi generali di diritto sovrani anche nella materia tributaria.
Come si pone il problema della conoscenza del diritto positivo? La difficoltà comincia in Università. I manuali non possono essere un elenco di casi tassabili, non riconducibili a regole. Si tratta allora di stabilire quale debba essere la preparazione di un tributarista. Per quanto riguarda la fase applicativa, i problemi sono più semplici: il riferimento al diritto processuale e al diritto amministrativo (con tutte le deroghe poste dal diritto tributario) forniscono solide basi. Qui sono gli studenti di economia che debbono allargare le loro conoscenze al diritto formale. Nel campo del diritto sostanziale sono gli studenti di giurisprudenza che debbono studiare il diritto d’impresa e la logica contabile. Se si vogliono “inventare” professionisti e giudici preparati, la strada da seguire deve essere una strada “allargata” e non bastano le nozioni strettamente tributarie. Il diritto tributario è un diritto di secondo grado che presuppone la conoscenza di buona parte del diritto comune. Al centro delle decisioni tributaristiche sono le controversie tecnico-valutative che vengono distinte dalle questioni di diritto e dalle questioni di fatto che non siano questioni di stima. Ma la preparazione deve essere unitaria in quanto non esistono settori speciali della materia. L’accesso alla professione (specie dei giudici) deve essere data da una solida e ampia preparazione giuridica e da una capacità di leggere le questioni estimative (che non possono essere considerate come questioni a sé stanti). Ma bisogna intervenire a monte là dove vengono elaborate le leggi tributarie. Si richiede un minimo di stabilità specie per le norme applicative: il contribuente deve assuefarsi ai suoi doveri fiscali. Ma anche la struttura delle imposte non deve essere un continuo e irragionevole allargamento della materia fiscale che rende la casistica irragionevole.
L’instabilità permanente della legislazione non è sintomo di vitalità di un sistema tributario, ma espressione di malgoverno, come riconosciuto da giuristi e scienziati della politica. Così scrive nell’ultima edizione della parte speciale del suo manuale di diritto tributario il professor Gaspare Falsitta. Con l’alluvione di leggi il legislatore si illude d’affrontare un ordinamento tributario cercando di inserire in esso una malintesa “certezza del diritto”. Con le leggi di Stabilità del 2015 e 2016 e l’attuazione della legge delega, il complesso delle leggi italiane ha raggiunto un livello insopportabile di instabilità e di difficoltà di lettura. Come si vede, quindi, gli interventi diretti a ridare giuridicità a questa materia sono sia di carattere dottrinale (non limitarsi alla commentaristica) sia soprattutto di carattere legislativo.
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