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Nella voluntary-bis un intervento per i soggetti ad «alto…

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Nella voluntary-bis un intervento per i soggetti ad «alto patrimonio»

La riapertura della voluntary disclosure sembra certa ed è una buona notizia, visto l’enorme successo di gettito e il significato culturale e sociale che ha assunto l’istituto (e che speriamo i contraddittori in corso non tradiscano).
Se si tratterà di una finestra, occorre senz’altro riconfermare il corpus normativo.

In particolare le cause di esclusione della punibilità sul fronte penale e gli sconti sulle sanzioni amministrative (con l’aggiunta di un carico sanzionatorio di qualche punto percentuale più elevato perché chi aderirà non può avere gli stessi vantaggi di chi ha già aderito). In più si potrebbero sistemare (per tutti, vecchi e nuovi aderenti) le pacifiche storture che hanno caratterizzato la prima edizione. Il riconoscimento del credito di imposta estero per evitare doppie imposizioni, la possibilità di ottenere l’esonero dal quadro RW in via retroattiva conferendo incarico ad una fiduciaria, l’esenzione da obblighi antiriciclaggio, salvo casi particolari, l’esclusione della punibilità per reati “vicini” a quelli coperti.

“Nelle esperienze applicative di disclosure si sta registrando poi una certa difformità di comportamenti su alcuni aspetti”

 

Nelle esperienze applicative di disclosure si sta registrando poi una certa difformità di comportamenti su alcuni aspetti, che vanno dalla determinazione dell’ammontare delle sanzioni RW in relazione a Unico 2014 (l’importo da prendere a base, come chiarito a Telefisco, è il “valore finale”), alla applicazione della presunzione sulla ristrettezza della base azionaria in caso di voluntary nazionale, che deve tenere in considerazione le imposte pagate dalla società, agli impatti Iva delle disclosure nazionali, all’applicazione del netto frontiera in caso di dividendi, all’approccio verso i prelevamenti.

L’occasione di una nuova edizione che si innesta sulla precedente ancora in corso potrebbe essere propizia per fare un passo avanti anche su questi temi. Ciò senza mai dimenticare che la disclosure va inquadrata, per espresso rinvio di legge, tra le procedure di accertamento e quindi le soluzioni devono attingere dalla miglior prassi accertativa degli Uffici (anche attraverso ricostruzioni presuntive ispirate al buon senso ed all’id quod plerumque accidit) e possono far leva sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio del contribuente, che sono assistite da un reato in caso di mendacio e per tale ragione devono essere ritenute affidabili.
Invero preferiremmo che l’intervento legislativo previsto per l’estate fosse sistemico.

In particolare gli interventi potrebbero essere i due seguenti.
Alla voluntary disclosure potrebbe abbinarsi una procedura di regolarizzazione dell’enorme quantità di denaro contante in giro per l’Italia (circolano stime diverse, ma in ogni caso stiamo parlando di diverse decine di miliardi di euro). Potrebbe prevedersi anche qui una dichiarazione sostitutiva sulla provenienza delle somme, assistita, magari, oltre che dalla norma di protezione della veridicità della dichiarazione simil voluntary disclosure, anche dal divieto di far emergere denaro contante proveniente da reati diversi da quelli coperti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell’importo oggetto di emersione (del tipo di quella utilizzata per lo scudo fiscale).
Occorrerebbe poi un quantum sanzionatorio da pagare in occasione del riversamento su di un conto dedicato e un importo a titolo di imposte dirette ed indirette a seguito della determinazione di una base imponibile in contraddittorio con l’ufficio (attingendo alle best practices accertative dell’Agenzia e prevedendo un regime di scorporo per l’Iva) per le partite Iva che dovessero dichiarare di aver accumulato le somme in evasione di imposta (tenendo in considerazione sempre capacità contributiva e autonomia dei periodi di imposta, per non tassare oggi il reddito generato magari 15 anni fa).

Cause di esclusione della punibilità e sconti sanzionatori amministrativi potrebbero ispirarsi a quelli della disclosure. In più potrebbe pensarsi ad una super Ace per chi fa confluire questi soldi in azienda ed anche alla possibilità di sottoscrivere veicoli di investimento pubblici tassati in modo mite.
Dovrebbe delinearsi un intervento ad hoc che tenda alla compliance dei cosiddetti high net worth individuals (Hnwi), vale a dire le persone fisiche «ad alto patrimonio».

Il tema della compliance degli Hnwi è stato affrontato dall’Ocse sin dal documento del maggio 2009.

L’intervento dovrebbe portare da un lato ad una maggiore attenzione all’interno dell’agenzia delle Entrate al segmento degli Hhwi, riempendo di contenuti e risorse il nuovo ufficio grandi patrimoni persone fisiche, dall’altro, soprattutto, ad un nuovo ambiente normativo che preveda formule di accordo preventivo che individuino regole certe ad esempio su come ricorrere a strumenti di protezione patrimoniale e passaggio generazionale. Occorre quindi prevedere un regime premiale nei confronti degli Hnwi a condizione che questi adempiano ad una serie di obblighi di trasparenza nei confronti dell’amministrazione finanziaria (una sorta di dichiarazione dei patrimoni) secondo logiche ispirate a principi di collaborazione e correttezza che favoriscano certezza in ambito tributario.

È nel contesto sopra tratteggiato che troverebbe la sua ideale collocazione una nuova procedura di collaborazione volontaria, che però a questo punto diventerebbe sistematica, e quindi stabile nell’ordinamento, non già un’altra finestra.

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