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Risparmio, perché il bail in è incostituzionale

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Risparmio, perché il bail in è incostituzionale

  • –Antonio Patuelli

Caro Direttore,

grazie per l'attenzione che il Sole 24 Ore ha dedicato alla recente Assemblea dell'ABI ed alle tesi in essa espresse, fra le quali ha avuto particolare eco la costatazione che il “bail in” contraddice l'articolo 47 della sempre vigente Costituzione che dispone che “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme….”. Tale convinzione avevo espresso solennemente già nell'ottobre scorso, alla giornata mondiale del risparmio, quando ancora non vi era all'orizzonte la risoluzione delle quattro banche e ben prima dell'entrata in vigore del “bail in”, avvenuta il 1° gennaio del 2016. Peraltro diverse riserve sul “bail in” erano state già da tempo sollevate dall'ABI, innanzitutto in sede tecnica, poi il 10 ottobre 2013 al Senato della Repubblica, in audizione alla Commissione Finanze e Tesoro, quando ancora era in discussione la Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo sulle norme sulle crisi degli enti creditizi. Inoltre, a fine ottobre 2015, sempre in audizione sia alla Commissione Finanze della Camera sia alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, questa volta sugli schemi di decreti legislativi di attuazione italiana della direttiva europea sulle crisi bancarie, l'ABI ha sollevato nuovamente la questione del contrasto del “bail in” con la Costituzione della Repubblica Italiana.

Infatti, le norme europee sono assunte per l'Italia in applicazione dell'art.11 della Costituzione che, però, non può derogare una norma, come l'art.47, che è compreso nella parte prima della Costituzione concernete i “diritti e doveri dei cittadini”: Peraltro la stessa Corte Costituzionale italiana, con proprie sentenze, ha posto un argine al diritto dell'Unione Europea quando esso contrasti con i principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, com'è l'art.47 per la tutela del risparmio.

Si tratta di questione non solo di principio, ma che riguarda gli interessi legittimi dei cittadini e la gerarchia delle fonti degli ordinamenti giuridici dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana. L'Unione bancaria europea, essendo uno dei settori più avanzati di integrazione europea, pone degli interrogativi che sono ineludibili.

Peraltro la Costituzione italiana è “rigida”, modificabile soltanto con le complesse procedure dell'art.138. Infatti, i Costituenti scrissero in modo inequivoco e tassativo l'art.47 perché volevano porre una forte difesa del risparmio, di natura costituzionale, memori dei gravi disastri monetari che l'Italia ed i suoi risparmiatori avevano subito nel trentennio antecedente. I Costituenti, inoltre, avevano ben presenti anche le sciagure che una carta costituzionale “flessibile” come lo Statuto Albertino aveva permesso nella prima metà del Novecento, non avendo impedito la dittatura, le privazioni di libertà, l'abolizione della Camera dei Deputati, le leggi razziali, ecc.

Comunque, il “bail in”, da quando è entrato in vigore, e' stato evitato e prevenuto Italia per iniziative meritorie, due volte del Fondo Atlante e una volta del ramo volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Affrontare la problematica sulla non costituzionalità del “bail in” non è, pertanto, solamente importante questione di principio giudico, ma è fondamentale premessa per una forte ripresa di fiducia nel risparmio.

Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana