Il contratto di mandato che lega l’amministratore al condominio non si interrompe certamente durante il periodo estivo: all’amministratore non potrà quindi essere negato il diritto di assentarsi per le vacanze ma la sua preoccupazione dovrà essere di garantire anche durante la sua assenza il normale svolgimento della vita condominiale.
Le cautele minime alle quali l’amministratore dovrà far caso, sono quelle di garantire in ogni caso la propria reperibilità lasciando i propri recapiti, nonché un elenco dettagliato con i riferimenti dei professionisti o artigiani (manutentori dei vari impianti condominiali, fabbro eccetera) il cui intervento può rendersi necessario nel periodo estivo.
Va inoltre ricordato l’obbligo dell’amministratore di evitare possibili insidie che possano derivare ai condòmini o a terzi (per quanto ai fini del risarcimento le due categorie vadano equiparate) da parti comuni dello stabile: delle violazioni di tale obbligo, e delle conseguenze negative che possano derivare ai singoli, l’amministratore può essere chiamato a rispondere sia in sede di risarcimento civile che di responsabilità penale.
Attenzione allora a non lasciare, magari in concomitanza con lavori di manutenzione o di rifacimento delle parti comuni, situazioni di pericolo (come buche in cortile) . La responsabilità dell’amministratore non viene meno per la presenza di un direttore dei lavori al quale è stato affidato il compito di seguire i lavori di ripristino delle parti comuni: le due responsabilità (di amministratore e direttore dei lavori) non si eludono ma si sommano, con il risultato che il terzo (e quindi come detto anche il condòmino) che abbia subito un danno potrà agire in solido contro entrambi i soggetti.
Anche per i condòmini vi sono delle precauzioni da prendere prima di allontanarsi per il periodo estivo, perché anche dalle parti private, soprattutto in assenza del proprietario, e non solo da quelle comuni, possono derivare delle insidie per i terzi. Attenzione, dunque a precauzioni minime, come lasciare la propria reperibilità, o staccare nei propri alloggi la corrente elettrica (o almeno tutti gli elettrodomestici) onde evitare il rischio di blocco dell’elettricità, nonché chiudere l’interruttore dell’acqua. Per l’impianto di allarme si dovrebbe lasciare a qualcuno (magari allo stesso amministratore) le istruzioni per disattivarlo ed i dati per la reperibilità della ditta installatrice. I singoli condòmini, infine, o anche l’amministratore, potranno intervenire in assenza del diretto interessato sulle parti private (oltre che sulle parti comuni solo nei casi di particolare gravità e urgenza: se esiste un rischio che da una determinata situazione (come l’acqua che fuoriesce da un alloggio) deriva un pericolo per la cosa comune, dopo aver inutilmente cercato di rintracciare il proprietario, si potrà intervenire avvisando la pubblica autorità.
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