L’irritualità della revoca non esime l’amministratore dalla riconsegna dei documenti e della cassa. Se non lo fa commette il reato di appropriazione indebita (articolo 646 del Codice penale). Lo ha chiarito la Corte di cassazione, II sezione penale, con la sentenza n. 38660, pubblicata ieri.
L’amministratore di condominio era ritenuto responsabile, in primo e secondo grado, del reato per essersi appropriato, approfittando della sua qualità, della somma di 2.050 euro, oltre che di tutti i libri contabili e della documentazione amministrativa in suo possesso. Secondo l’amministratore, che ha fatto ricorso in Cassazione, nei giudizi di merito non si sarebbe tenuto conto dell’irrituale convocazione dell’assemblea condominiale nel corso della quale era stata disposta la sua revoca e, pertanto, doveva considerarsi ancora in carica, sia pure in regime di “prorogatio”, circostanza che lo avrebbe senz’altro legittimato a detenere la documentazione e la cassa del condominio.
Di contrario avviso, tuttavia, risulta la Corte di Cassazione che, ha rigettato il ricorso e conferma la condanna dell’amministratore per il reato di appropriazione indebita.
Nelle motivazioni la Cassazione ricorda che «ai fini della configurazione del delitto di appropriazione indebita non può ritenersi determinante la ritualità o meno della convocazione dell’assemblea che aveva revocato il ricorrente». Peraltro, dall’istruttoria sarebbe emerso come in assemblea l’amministratore avrebbe comunque manifestato la volontà di dimettersi dalla carica e che, comunque, non aveva restituito né la somma né i libri contabili nonostante la formale richiesta dei condòmini con raccomandata inviatagli dal legale del condominio. Non solo: non aveva neppure versato all’erario le ritenute d’acconto, essendo il condominio sostituto di imposta.
Sulla scorta di tale elementi, la Cassazione ha confermato la condanna: l’amministratore, quand’anche in regime di “prorogatio”, risponde del reato di appropriazione indebita dei documenti contabili e delle somme di denaro, qualora esista una specifica richiesta di restituzione da parte dei condòmini, né lo stesso può giustificarsi solo riferendo di aver utilizzato dette somme per il pagamento altri servizi condominiali: appare infatti evidente come, per la gestione del condominio, inevitabilmente l’amministratore disponga di altre entrate destinate proprio al pagamento dei servizi.
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